"Decreto Brunetta": sproporzionato, necessita sostanziale modifica
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Argomento: Normative di interesse sanitario


Il Decreto legislativo approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri e che sta completando il proprio iter presso la Ragioneria generale dello Stato per essere poi inoltrato alle Camere per le definitive ratifiche, contiene alcuni aspetti molto preoccupanti, con un inasprimento di pena assolutamente sproporzionato per mancanze per le quali e' gia' prevista una sanzione adeguata, come gia' autorevolmente illustrato da alcuni Ordini dei Medici.
La sproporzione e' tale da esigere un' energica correzione di quanto previsto nel decreto.
Presentiamo, a scopo puramente illustrativo, una tabella di confronto con altri reati elaborata da Virginio Oddone.
Unico aspetto innovativo, l' espresso coinvolgimento del paziente che usufruisca di un certificato falso.


L’esame del testo mostra infatti che è prevista una sanzione penale che può arrivare alla «reclusione da uno a cinque anni» oltre alla «multa da 400 a 1.600 euro» per false attestazioni e certificati medici.
La sanzione, oltre che al dipendente, è prevista anche per il medico che si presa a certificare il falso. 
Per il medico la condanna comporta anche la radiazione dall’albo e, se dipendente di una struttura sanitaria, anche il licenziamento «per giusta causa».

In base alle nuove norme, la falsa certificazione di malattia sarà punita piu' severamente della corruzione per un atto d’ufficio, di un attentato ad impianti, del commercio di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive, della pubblicazione di materiale osceno, della corruzione di minorenni, dell’abuso di mezzi di correzione, del furto, mentre sarà allo stesso livello della fabbricazione o detenzione di materiali esplodenti, della bigamia e dell’incesto (fatto in modo che ne derivi pubblico scandalo, altrimenti non è reato), dei maltrattamenti.
Ai medici converrà di più corrompere minorenni, legare al letto i pazienti troppo irrequieti, vendere foto porno, somministrare medicinali guasti, che non fare un certificato incauto che possa far sospettare il falso. 
Novita': mentre i pazienti, finora, pur essendo i beneficiari dei certificati falsi, venivano quasi considerati "vittime" e solo raramente sanzionati, ora vengono considerati allo stessa stregua del sanitario, con pene assolutamente sproporzionate.
E' evidente come il decreto necessiti di una vigorosa correzione.

Alleghiamo la tabella di confronto elaborata da Virginio Oddone:

Norma e sanzione
Art. 318 cp, Corruzione per un atto d’ufficio                                   6 mesi – 3 anni
Art. 319 cp, Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio                        2 – 5 anni
Art. 414 cp, Istigazione a delinquere [se si tratta di istigazione a commettere delitti]      1 – 5 anni
Art. 416 cp, Associazione per delinquere                                                     3 – 7 anni
Art. 420 cp, Attentato a impianti di pubblica utilità [attentato]                         1 – 4 anni
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento
dell’impianto o l’interruzione del suo funzionamento
                                        3 – 8 anni
 Art. 435 cp, Fabbricazione o detenzione di materiali esplodenti                        1 – 5 anni
Art. 443 cp, Commercio o somministrazione di  medicinali guasti                    6 mesi – 3 anni
Art. 444 cp, Commercio di sostanze alimentari nocive                                   6 mesi – 3 anni
Art. 445 cp, Somministrazione di medicinali in modo pericoloso
per la salute pubblica
                                                        6 mesi – 2 anni
Art. 451 cp, Omissione colposa di cautele o difese contro disastri
o infortuni sul lavoro
                                                                               fino ad 1 anno                
Art. 476 cp, Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti                 1 – 6 anni
Art. 477 cp, Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati
o autorizzazioni amministrative
                                                                  6 mesi – 3 anni
Art. 480 cp, Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati
o in autorizzazioni amministrative
                             3 mesi – 2 anni
Art. 481 cp, Falsità ideologica in certificati commessi da persone esercenti un
servizio di pubblica necessità
[medici, avvocati, ecc.]                                    fino ad 1 anno
Art. 523 cp, Ratto a fine di libidine                                      3 – 5 anni
Art. 528 cp, Pubblicazioni e spettacoli osceni                                                3 mesi – 3 anni
Art. 530 cp, Corruzione di minorenni                                                           6 mesi – 3 anni
Art. 556 cp, Bigamia                                                               1 – 5 anni
Art. 564 cp, Incesto …. in modo che ne derivi pubblico scandalo                        1 – 5 anni
Art. 571 cp, Abuso dei mezzi di correzione 
[In caso di lesioni gravi, gravissime e di morte le pene sono aumentate]    fino a 6 mesi
Art. 572 cp, Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli                                   1 – 5 anni
Art. 574 cp, Sottrazione persone incapaci                                                     1 – 3 anni
Art. 591 cp, Abbandono di persone minori o incapaci                                       6 mesi – 5 anni
Art. 609 quinquies cp, Corruzione di minorenne                                            6 mesi – 3 anni
Art. 624 cp, Furto                                             6 mesi – 3 anni
Art. 640 cp, Truffa                                            6 mesi – 3 anni

Se ai danni dello Stato                                        1- 5 anni
Art. 643 cp, Circonvenzione di incapace                                        2 – 6 anni

Pina Onotri





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