Indennità di accompagnamento per i minori di tenera età
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Argomento: Archivio storico


La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha rigettato una sentenza della Corte d’ Appello di Milano, che respingeva la richiesta di riconoscimento del diritto all’ indennita’ di accompagnamento a un neonato affetto da handicap.Cassazione, (Sent. n. 11525/2006)

 La Corte aveva astrattamente stabilito che tale diritto non potesse essere concesso ai minori di anni tre, in quanto (secondo la Corte) al di sotto di tale eta’ il bambino non e’ in grado di svolgere funzioni proprie dell’ eta’, ad ha comunque sempre bisogno dell’ assistenza dei genitori.
La Cassazione ha invece sottolineato che la situazione d'inabilità (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita), necessaria per l’attribuzione dell'indennità di accompagnamento può configurarsi anche con riguardo a bambini in tenera età, ancorchè questi, per il solo fatto di essere tali abbisognino comunque di assistenza. La legge, infatti, riconosce il diritto anche ai soggetti minorenni, senza porre alcun limite minimo di età. Si deve ritenere – sottolinea la Suprema Corte - che anche per gli infanti, che pure, per il solo fatto di essere tali abbisognano comunque di assistenza, può verificarsi una situazione, determinata dall'inabilità, la quale comporti che l'assistenza, per le condizioni patologiche in cui versi la persona, assuma forme e tempi di esplicazione ben diversi da quelli di cui necessita un bambino sano.
Daniele Zamperini – Guido Zamperini - 2006





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