La Cassazione, con un' ordinanza del 2020 ha ribadito quanto gia' affermato in una diritto del 2019: il paziente ha che venga valutato l' eventuale all' indennita' di accompagnamento anche se sul certificato iniziale del medico di famiglia non e' spuntata la voce apposita o addirittura sia spuntata la voce opposta.L'INPS è chiamato solo alla individuazione delle modalità di presentazione delle domande concrete ma non ha ruolo sull'individuazione e valutazione del contenuto delle domande.
I fatti:
il Tribunale, in sede di opposizione ad ATP, respingeva la richiesta di riconoscimento dell' indennita' di accompagnamento in quanto la domanda era corredata da un certificato medico in cui era escluso le condizioni per beneficiare della prestazione in quanto era casella statata la barra.
L'interessato ricorreva in Cassazione, che accoglieva l' istanza.
Infatti la presentazione della domanda amministrativa costituisce il presupposto dell'azione nelle controversie previdenziali, ma nel caso non si discute della presentazione della domanda iniziale, ma piuttosto se il certificato medico negativo possa condizionare la stessa domanda resala equiparabile alla mancata presentazione della stessa, con conseguente improponibilità della domanda giudiziaria.
Con ordinanza n. 9979/2020 la Cassazione Sezione 6 confermava quanto già stabilito dalla sentenza della Cassazione n. 14412/2019, che aveva già risolto la questione in favore della proponibilità della domanda.
In conclusione, secondo la Cassazione l'indicazione negativa del medico curante non inibisce l'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio. La domanda giudiziale resta proponibile.
Daniele Zamperini