La Cassazione si esprime sulla condotta da tenere in caso di sinistro stradale a prescindere dall'intervento di terzi e anche in assenza di ferite. (Cass. n. 27241/2020)
I fatti:
Un automobilista e' stato certificato per aver investito un giovane in bicicletta ed aver allontanato non ottemperando all'obbligo di prestare assistenza alla persona ferita.
L' imputato in sua difesa sostenne si era fermato a seguito dell'impatto ma poi si era allontanato in quanto il ferito era stato immediatamente avvicinato e soccorso da altre persone. Inoltre il ciclista aveva riportato solo una piccola ferita al PS con prognosi di appena cinque giorni sicché non sarebbe stata necessaria, cura.
I giudici della Suprema Corte invece non ritenevano valide queste scusanti, confermando la condanna inflitta dai Giudici di Merito.
Esaminiamo il caso:
In materia di "comportamento in caso di incidente", norma di riferimento è l'art. 189 del Codice della Strada il quale chiarisce che "l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, hanno subito danno alla persona ".
Si precisa che le persone coinvolte in un incidente idoneo "porre in atto ogni misura a la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperdere le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità ".
Quindi, anche nel caso di soli danni alle cosenti e ogni altro utente della strada contribuire a cercare di evitare intralcio alla circolazione. In ogni caso, i conducenti possono fornire le proprie generalità e le altre informazioni utili.
Va precisato che, in caso di feriti, l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza coinvolge anche gli altri eventualmente presenti che siano in qualche modo “coinvolti”, non solo i conducenti ma anche passeggeri, pedoni, ciclisti e così via).
"Prestare" e' un generico, non si tratta dell'obbligo di curare e fornire assistenza (qualora ne manchino le competenze), ma anche allertare i soccorsi, contattare le forze dell'ordine oi sanitari, in relazione al ruolo rivestito nell' 'incidente.
Il mancato rispetto di queste disposizioni prevede:
In caso di incidente con danno alle persone, per chiunque nelle condizioni suddette non ottempera all'obbligo di fermarsi, e' prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e sospensione della patente di guida da uno a tre anni.
Per chi non presta assistenza alle persone ferite e' prevista reclusione da un anno a tre anni e sospensione della patente per un periodo compreso tra un anno e mezzo e cinque anni.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito la differenza tra le due situazioni: il reato di fuga dopo un investimento e' finalizzato eludere l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre quello di mancata prestazione dell'assistenza elude l'esigenza di garantire che le persone ferite non rimangono prive della necessaria assistenza (cfr. Cass. n. 6306/2008, n. 23177/2016).
L'obbligo di assistenza prescinde dalla responsabilità del sinistro, derivante dal dovere di solidarietà sociale relativo alla protezione degli utenti della strada, e si concretamente anche nel 'fermarsi' quando si resti coinvolti in un sinistro stradale per fornire le informazioni utili alla sua ricostruzione “ tanto che l'omissione della condotta deve essere rimproverata anche al soggetto che non ne sia causa, perché fermarsi per constatare il sinistro e fornire le generalità non equivale affatto ad assumerne la responsabilità" (cfr. Cass. n. 42308/2017).
La giurisprudenza a volte interpreta diversamente la mancata assistenza ai feriti: nella sentenza n. 24371/2019 e altre la Cassazione ha chiarito che, qualora fosse assicurata l'assistenza alle persone ferite da altre persone presenti l' omissione non integrava alcun reato.
Nel caso in esame la Corte e' stata piu' severa e meno "possibilista" come la recente decisione n. 27241/2020. Secondo i giudici, anziché andare via, il conducente potrebbe allontanarsi appena dal luogo dell'incidente e attendere l'arrivo della pattuglia, oppure contattare la polizia per telefono o recarsi al comando per presentare l'accaduto. L'uomo, invece, non ha riferito a nessuno dell'incidente fino a che non è stato rintracciato dagli agenti in tarda serata dopo lunghe ricerche, grazie al numero di targa annotato da un testimone.
La Cassazione chiarisce che il reato di omissione di assistenza si verifica anche il caso di assenza di effettive ferite, essendo sufficiente lo stato di pericolo alla vita o all'integrità fisica della persona (cfr. Cass. n. 21049/2018). Quindi non occorre che sia dimostrata la sussistenza o meno di un effettivo bisogno di aiuto essendo il reato integrato dal semplice fatto che in caso di danni alle persone non si ottemperi all'obbligo di prestare assistenza.
L'automobilista del caso in esame, tuttavia, se la cava per il collegamento della cuffia in quanto, nel caso specifico la Corte ritiene che tale condotta non sia punibile per la particolare tenuita' del fatto. Infatti la Corte lasciava aperto uno "spiraglio" accogliendo l'istanza del conducente che rsosteneva la non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell' art. 131-bis cpp.
Pero' non bisogna farci troppo conto: la regola generale e' quella di fermarsi a prestare assistenza.
Il ruolo del medico poi puo' aprire prospettive ulteriori ea volte molto preoccupanti: un medico che non si sia fermato a soccorrere un ferito, magari poi aggravatosi, non sara' facilmente scusato; se invece il medico, fermatosi, avesse constatato l'inutilità del suo intervento può essere più facilmente scusato.
Daniele Zamperini