In caso di errata manovra sul nascituro, ne rispondono sia l’ ostetrica (effettiva esecutrice della manovra) ma anche il ginecologo, in quanto responsabile della sala parto.
(Cass III Civ 29000/21)
I fatti:
una neonata aveva riportato una lesione (frattura alla clavicola) a seguito di una errata manovra estrattiva. In seguito gli esiti della lesione si erano concretizzati in un danno permanente a carico dell’arto interessato.
La manovra estrattiva era stata effettuata, in concreto, dall’ osterica mentre il ginecologo presente rivestiva il ruolo di responsabile.
In primo grado venivano condannati il medico e la clinica, mentre in appello veniva condannata anche l’ ostetrica.
La donna, secondo il giudice, era infatti intervenuta attivamente nell’ errata manovra che aveva danneggiato la spalla della bambina, mentre il ginecologo era ritenuto responsabile sia per aver eseguito una manovra inutile, sia per non aver prestato adeguata assistenza terapeutica al momento della crisi. Si conclude quindi per la responsabilità solidale di entrambi i sanitari assieme alla struttura ospedaliera.
I sanitari ricorrevano in Cassazione.
La difesa dell'ostetrica contestava la condanna della donna ritenendo omessa e insufficiente la motivazione sull'accertamento del nesso causale tra il danno e la condotta della stessa, e inoltre non si riteneva provata l’ effettiva partecipazione fattiva dell'ostetrica al fatto lesivo.
La Cassazione respingeva le argomentazioni sostenendo che il giudice avesse riscontrato un effettivo nesso causale tra l’ opera dell'ostetrica e il danno provocatole con una errata manovra estrattiva, forse inadatta alla situazione concreta, forse mal fatta, che comunque le ha provocato una invalidità permanente alla spalla e li ha ritenuti solidalmente responsabili.
In conclusione, "la Corte d'Appello ha ritenuto, con ragionamento in fatto motivato e non sindacabile in questa sede, che per disimpegnare la bambina al momento della nascita i soggetti presenti con un ruolo attivo in sala parto avrebbero potuto porre in essere varie condotte alternative e che la condotta tenuta e le manovre effettuate, in assenza di accertate complicazioni esulanti dalla condotta dei sanitari o dalla loro responsabilità, quali la grandezza del neonato o le sue condizioni di fragilità particolare, e in assenza di una causa esterna neppure allegata, è da reputare, sulla base della regola del più probabile che non, che le abbia provocato il danno permanente alla spalla".
Gli eredi del ginecologo ricorrevano ritenendo che il giudice d'appello sarebbe andato oltre la prospettazione della parte confermando la responsabilità del ginecologo per non essere intervenuto al momento opportuno con un intervento risolutivo e per non aver impartito opportune direttive all'ostetrica, trasformando così la responsabilità da commissiva in omissiva.
In realtà, sottolinea la Cassazione, i fatti restano gli stessi e la responsabilità addebitata al ginecologo è sempre la stessa: la nascita della bambina con una distocia di spalla dovuta a errata manovra di estrazione ricadeva sotto la sua responsabilità in quanto responsabile della sala parto.
"Il giudice di merito è libero di ricostruire la responsabilità del medico come frutto di una condotta omissiva o commissiva". In dettaglio erano stati valorizzati di più in primo grado il suo intervento diretto nella manovra errata mentre in secondo grado si valorizzava la sua incapacità di effettuare manove piu’ corrette nonché il fatto che non avessa impedito alla sua ostetrica di compiere la manovra errata.
Il tutto sempre sotto il presupposto che ciò accadeva in sala parto era sotto la responsabilità del ginecologo quale responsabile dell’ equipe.
Daniele Zamperini