Le legge non si e’ ancora pronunciata espressamente, ma gli interventi coordinati di diverse strutture hanno sancito, in pratica, l’ analogia nei trattamenti tra unioni civili e coppie sposate.
L’ INPS, dopo un parere positivo del Ministero del Lavoro, ha emanato una circolare (n. 36/2022) che concede le prestazioni e le agevolazioni connesse alla Legge 104/92, anche alle unioni civili.
La Circolare si basa su diverse pronunce precedenti: la legge n. 76/2016 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto prevedendo ad esempio che "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".
Va ricordato che la Corte costituzionale (n. 213 del 5 luglio 2016), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi ai sensi del medesimo articolo 33, comma 3.
La circolare n. 38/2017 ha forniva istruzioni operative per la concessione dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 chiarendo che:
- la parte di un'unione civile può usufruire di: permessi di cui alla legge n. 104/1992, nonche’ di congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001;
- il convivente di fatto (come stabilito dalla legge n. 76/2016) che presti assistenza all'altro convivente, può usufruire unicamente di permessi di cui alla leggen. 104/1992.
In precedenza si seguiva un diverso criterio in base al quale tra una parte dell'unione civile e i parenti dell'altro non si costituisce un rapporto di affinità per cui, a differenza di quanto avviene per i coniugi, era stato previsto che la parte di un'unione civile potesse usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui prestasse assistenza direttamente all'altro soggetto dell'unione e non nel caso di assistenza rivolta invece ai familiari dello stesso.
Modificando le precedenti procedure, l'Inps estende ora il riconoscimento dei benefici a favore dei parenti dell'altra parte dell'unione civile. Invariato resta il caso, invece, il caso delle convivenze di fatto, per le quali non viene riconosciuto il rapporto di affinità tra il «convivente di fatto» e i parenti dell'altro partner.
Entrano in ballo anche le norme Comunitarie che vietano la discriminazione basate sull'orientamento sessuale, in particolare per quanto concerne l'occupazione, le condizioni di lavoro e la retribuzione (Direttiva 2000/78/CE attuata in Italia con il D.lgs 9 luglio 2003, n. 216).
Si rileverebbero invece una discriminazione anche se in presenza di situazioni comparabili, caratterizzate entrambe da una stabile relazione tra le parti e da un rapporto di affettività che da essa deriva anche nei confronti dei parenti del partner.
Pertanto, la Circolare fornisce nuove istruzioni operative finalizzate al riconoscimento dei benefici in oggetto in favore dei parenti dell'altra parte dell'unione civile, salve restando, con le opportune modifiche e le integrazioni, le indicazioni già fornite dall'Istituto con la circolare n. 38/2017.
Daniele Zamperini