Se all'invalido viene revocata l'indennità di accompagnamento per il venire meno dei requisiti sanitari richiesti dalla legge, lo stesso puo adire direttamente al tribunale senza necessita’ di presentare una nuova domanda amministrativa (Cass S.U. 14561/2022).
I fatti:
Un invalido, a cui l’ INPS revocava l'indennità di accompagnamento per il venire meno dei requisiti sanitari, si rivolge al Tribunale il quale accoglie parzialmente la domanda e riconosce il diritto all’ indennita’ solo da una data posteriore alla revoca.
L’ invalido ricorreva in Appello, dove invece la domanda veniva rigettata ritenendo che la domanda giudiziaria "non desse luogo ad una impugnazione del provvedimento amministrativo di revoca ma attenesse piuttosto all'accertamento di un nuovo diritto alla provvidenza diverso, ancorché identico nel contenuto, rispetto a quello estinto per revoca. Conseguentemente ritenne che l'interessato fosse tenuto a presentare una nuova domanda amministrativa, mancando la quale l'azione poteva e doveva essere dichiarata improponibile in ogni stato e grado del giudizio.".
L’invalido ricorreva in Cassazione contestando che, in caso di contestazione sui motivi sanitari, esistesse l’ obbligo di preventiva procedura amministrativa.
La VI sezione della Cassazione richiedeva alle Sezioni Unite la precisa interpretazione del punto, cioe’ stabilire se, dopo la revoca dell'indennità di accompagnamento l'invalido possa agire direttamente in giudizio o se vada avviato un nuovo procedimento amministrativo di verifica dei requisiti sanitari.
La Cassazione accoglie il ricorso dell'invalido, precisa che "la domanda giudiziaria di ripristino di una prestazione già in godimento, revocata all'esito di un controllo in sede amministrativa, non dà luogo ad una impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca ma investe il diritto del cittadino ad ottenere la prestazione che, nel ricorso dei suoi presupposti, la legge gli accorda" e giungendo, dopo un esamedella giurisprudenza, alla conclusione che in caso di revoca dell'indennità di accompagnamento, non occorre presentare una nuova domanda amministrativa per avere il ripristino della prestazione già in godimento.
Viene affermato il principio di diritto: "Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa."
Daniele Zamperini