Responsabilita' per incidente da crisi epilettica del conducente
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario





Il conducente che, a conoscenza della malattia epilettica da cui e’ affetto, si pone alla guida e crea un incidente mortale, e’ responsabile penalmente. 
La responsabilità penale non è esclusa se il soggetto che si pone alla guida soffre di crisi epilettiche e ha già avuto attichi mentre era alla guida, anche se più lievi. Trattasi di un caso evidente di colpa cosciente.
(Cassazione n. 28435/2022) 


I fatti: 
Un automobilista, consapevole delle crisi epilettiche che lo affligevano, perdeva il controllo del mezzo uccidendo un pedone. Veniva ritenuto responsabile in primo e secondo grado per il reato di omicidio colposo. 

L’ automobilista ricorreva in Cassazione argomentando che lo stato epilettico non possa essere argomento valido per ritenerlo responsabile penalmente. Durante le visite periodiche a cui lo stesso è stato sottoposto proprio a causa della sua malattia e per la quale era seguito da un neurologo, nessuno dei componenti della Commissione medica ha mai ravvisato elementi che ne limitassero al capacità di guida.

Contestava anche  la mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo integralmente risarcito il danno a favore delle parti lese.

La Cassazione rigettava il ricorso, facendo presente che "la Corte territoriale ha adeguatamente risposto alla censura già proposta in sede di gravame di merito in punto di configurabilità dell'elemento soggettivo del reato (colpa), muovendo dal presupposto che l'art. 115 C.d.S., richiede che chi guida debba essere idoneo, per requisiti fisici e psichici, al momento in cui si pone alla guida. Nella specie, è stato accertato che tali requisiti difettavano nel (...), anche alla luce della Direttiva Europea n. 112/09 invocata dalla difesa, sulla base della quale il (...) ricadeva nella categoria più grave per il rilascio delle patenti di guida, secondo cui un soggetto può essere autorizzato alla guida dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello specialista neurologo, di un anno senza ulteriori crisi epilettiche."

Nel caso specifico era emerso che il soggetto soffriva di crisi epilettiche da oltre dieci anni, era sottoposto a cura farmacologica e , tuttavia la malattia resisteva ai farmaci. Lo specialista neurologo aveva affermato che il paziente soffriva di crisi annuali plurime e che precedentemente aveva avuto altre crisi proprio mentre era alla guida, anche se di entita’ leggera, per cui era riuscito a fermarsi senza creare incidenti. 

La Cassazione condivideva quindi le decisioni delle Corti di merito che avevano ritenuto "che l'imputato avesse piena cognizione che la patologia da cui era affetto comportasse episodi di perdita di coscienza e che lo rendesse inidoneo alla guida, escludendo che l'evento verificatosi fosse del tutto straordinario e imprevedibile per l'agente; configurando così, legittimamente, una ipotesi di colpa cosciente, trattandosi di soggetto consapevole della sua malattia, per cui egli avrebbe dovuto prevedere in concreto la possibilità di cagionare l'evento, e ciononostante agì con l'erroneo convincimento di poterlo evitare."

In occasioni precedenti era stato piu’ affermato che il malore improvviso esclude la colpa ma solo se è imprevedibile; in sostanza non è escludibile quando l’ interessato sa di essere affetto da una patologia che provoca (e gli ha già provocato) perdite di coscienza.
Veniva invece giudicato fondata la richiesta di attenuanti generiche perché il risarcimento intervenuto tempestivamente rientra tra gli elementi che il giudice deve valutare per riconoscere le attenuanti.

Daniele Zamperini







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