Compie omissione di atti d'ufficio il medico di guardia che, chiamato, trascura l'età avanzata della paziente e le sue morbilita’ e non si reca a visitarla. Non rileva la valutazione di codice bianco assegato dal centralinista, né il fatto che un altro medico avesse poi rilevato le condizioni non gravi. In questo caso, pur non essendoci omissione di soccorso, cè omissione di atti d’ ufficio. (Cass 44057/2022)
I fatti:
Un medico di guardia e’ stato ritenuto responsabile del reato di omissione di atti di ufficio in quanto si rifiutava di recarsi presso una paziente anziana, impossibilitata a muoversi e con gravi problemi respiratori (condizioni segnalate dal figlio nella chiamata dal 118).
Il medico contestava l'addebito in quanto a suo parere non sussisteva l'obbligo della visita al domicilio del paziente, in quanto la decisione viene rimessa alla discrezionalità del medico. La conferma dell’ inutilita’ della visita era stata poi confermata dal codice bianco assegnato anche all'esito della visita da parte del collega andato successivamente, non rilevandosi gravi rischi per la salute della donna.
Il medico contestava inoltre l'addebito per l'assenza di dolo.
La Cassazione però dichiara il ricorso inammissibile.
E’ vera l’ affermazione del medico che la visita domiciliare costituisca un’ un'opzione e non un obbligo, però il medico deve valutare caso per caso l'opportunità o meno di recarsi presso il domicilio del paziente per una visita. Nel caso di specie, l'età della paziente e le sue condizioni di salute, comportavano l'obbligo del medico di recarsi dalla paziente per una visita.
Nel caso di specie la visita presso il domicilio rappresentava per la Cassazione l'unica strada da percorrere.
Non rileva il codice bianco assegnato dalla centralinista e la non gravità della paziente accertata dal medico che invece si è recato dalla donna per la visita domiciliare, prescrivendo anche idonea terapia.
Sul punto infatti il medico sorvolava sul fatto che il codice bianco era stato assegnato da un collega che, contrariamente all'imputato, si era recato a visitare la donna, prescrivendo anche idonea terapia.
Veniva quindi ritenuta infondata anche la doglianza sul dolo perché l'urgenza della visita e quindi l'atto da compiere era evidentemente già al momento della telefonata. L'imputato pertanto non poteva non essersi rappresentato la indefettibilità dell'atto.
Veniva quindi confermata la condanna del medico di guardia per il reato di omissione di atti d'ufficio.
COMMENTO PERSONALE:
Abbiamo gia’ trattato questo argomento in articoli precedenti,
(per es http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=1875)
E’ spiacevole constatare che i medici cadano spesso in questo equivoco: se, alla verifica della situazione le condizioni non erano tali da necessitare di una visita urgente, non sussiste un reato di omissione di soccorso; se tuttavia il medico riveste un ruolo con mansioni di copertura delle emergenze, gia' omettere la verifica puo’ spesso configurare una omisione di atti d’ufficio.
Morale: è meglio effettuare una visita di troppo che esporre il fianco a problemi come questo.
Daniele Zamperini