L’opera dei sanitari va valutata primariamente sotto l’ aspetto di perizia/imperizia, ma ciò non esclude un errore per negligenza o imprudenza. La Cassazione sintetizza i principi dell riconoscimento di responsabilita’(Cassaz. n. 15258/2020) e (Cass. 7355/2022)
Per definizione le attività professionali richiedono primariamente una adeguata perizia cioè il rispetto delle regole che disciplinano il corretto compimento di quanto necessario per raggiungere lo scopo per il quale sono previste. L’ errore, tuttavia, puo’ essere determinato da negligenza o da imprudenza ma in tal caso sarà necessario isolare con precisione l'errore, sulla scorta di pertinenti dati fattuali che ne attestano la ricorrenza.
Il giudice di merito, ove concluda che l'evento infausto dipenda dalla condotta colposa del medico imputato, deve indicare, in una articolata motivazione:
1) se il caso in oggetto sia regolato da linee-guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali;
2) specificare di quale forma di colpa si tratti (generica o specifica, se sia per imperizia, o per negligenza o imprudenza);
3) appurare se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata dalle linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali, e quale sia stato il grado della colpa;
4) a quale delle diverse discipline succedutesi nel tempo debba essere data applicazione, in quanto più favorevole all'imputato nel caso concreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, co. 4, del codice penale.
La giurisprudenza non e’ del tutto pacifica circa l’ individuazione e la definizione di imprudenza, negligenza, imperizia. Ad esempio si è sostenuto che l'errore diagnostico è frutto di imperizia, mentre la scelta compiuta dal sanitario il quale abbia scelto, tra diverse modalità d'esecuzione di un intervento quella maggiormente rischiosa, integra gli estremi della condotta imprudente.
Il tema appare molto intricato, per cui la Corte ritiene ci si possa giovare di una generica concettualizzazione: l'imperizia si configura nella violazione delle «regole tecniche» della scienza e della pratica (o leges artis) mentre l’ imprudenza e negligenza hanno alla cui base la violazione di cautele attuabili secondo la comune esperienza.
"Rientra nella nozione di imperizia il comportamento attivo o omissivo che si ponga in contrasto con le regole tecniche dell'attività che si è chiamati a svolgere".
Va tenuto presente che la perizia e’ caratteristica di attività che richiedono competenze tecnico-scientifiche o che presentano un grado di complessità più elevato della norma per cui vengono richieste competenze che sono tipiche di specifiche professionalità, per cui l’ opera dei professionisti sanitari presenta soprattutto errori determinati da imperizia; non si eslude pero’ che l'evento possa essere stato determinato da un errore originato da negligenza o da imprudenza, pero’ questi aspetti dovranno essere accertati specificamente, in base effettivi dati fattuali.
Una sentenza piu’ recente (Cass. 7355/2022) ribadisce la validità della teoria condizionalistica, secondo la quale la condotta è causa dell'evento se ne costituisce "condicio sine qua non", cioe’ se ne e’ condizione necessaria (anzi indispensabile).
Va quindi verificato se, ad una analisi controfattuale che elimini ipoteticamente tale condotta medica venisse meno anche l'evento.
La probabilita’ semplicemente statistica va quindi trasformata in probabilità logica, ovvero a certezza processuale.
Per aversi probabilità logica e certezza processuale, il giudice deve escludere la sussistenza di fattori causali alternativi nel caso concreto.
Daniele Zamperini