Discostarsi dalle linee guida puo’ costituire colpa grave
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Argomento: Normative di interesse sanitario




Omicidio colposo per il medico che per imperizia causa una lesione nell'introdurre il sondino nasogastrico, e con negligenza grave non esegue poi i controlli previsti dalle linee guida per verificane la correttezza della situazione. Condanna a 8 anni, seppure con sospensione condizionale. (Cass. n. 39015/2022)


I fatti:
Un medico, in un paziente in stato saporoso con assenza di risposta al dolore, ha errato nella manovra di sostituzione del sondino nasogastrico posizionandolo in trachea invece che nell'esofago e perforando il bronco, con passaggio di materia alimentare nello spazio pleurico destro.
Per negligenza poi non sottopose il paziente ai controlli previsti dalle linee guida e delle buone prassi per accertarsi della correttezza del posizionamento. 
Il medico era condannata in primo e secondo grado; la sentenza poi è stata confermata in Cassazione.

La sentenza si diffonde sia sull’ imperizia che in particolare sulla valutzione del grado della colpa, sottolineando che l'imperizia e la negligenza che hanno condotto alla condanna della dottoressa non potevano essere considerate lievi. 

Giurisprudenza di legittimità oramai consolidata afferma che: "nel giudizio sulla gravità della colpa, intesa quale "deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento deve tenersi conto delle specifiche condizioni del soggetto agente, del suo grado di specializzazione, della situazione specifica in cui si è trovato ad operare e della natura della regola cautelare violata"

Nel caso di specie, evidenzia la Cassazione "i giudici di merito hanno valutato la posizione dell'imputata e i profili di c.d. personalizzazione del rimprovero: in ragione dell'esercizio della professione all'interno di struttura per neurolesi (la dottoressa) non poteva ignorare le linee guida che nel caso concreto dovevano essere scrupolosamente osservate proprio per le condizioni specifiche del paziente."

Non venivano considerate rilevanti le particolari prassi interne del centro neurolesi in cui operava la dottoressa in quanto le stesse sono risultate difformi rispetto alle Linee Guida accreditate e prive di un fondamento scientifico.

Veniva confermata la pena della reclusione di 8 anni, con il beneficio della sospensione condizionale, stante la gravità dei fatti e il grado grave della colpa attribuita alla dottoressa. 

Daniele Zamperini






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