E’ falso aggravato alterare il modulo per il consenso informato
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario




Commette reato di falso materiale in atto pubblico, aggravato, il medico che altera il modulo per il consenso informato. Il modulo infatti, al pari di altri atti contenuti nella cartella clinica, ha valore fidefacente. (Cass 4803/2023)


I fatti: 
Un medico e’ stato condannato dalle Corti di merito per falso materiale in atto pubblico aggravato (previsto dall'art. 476 c.p.) in quanto, nella sua qualità di medico in servizio presso il reparto di chirurgia plastica, aveva alterato, apportando allo stesso modifiche successive, il modulo di consenso informato relativo all'intervento chirurgico, 

Il comma 2 dell'art. 476 c.p prevede la pena della reclusione da tre a dieci anni se la falsità riguarda un atto che fa fede fino a querela di falso, per cui il medico contestava l’ addebito di tale aggravante. 
Sosteneva infatti che il modulo di consenso, pur contenuto nella cartella clinica e firmato dal pazientecon controfirma del medico, non possedesse la qualità di atto fidefacente, che andava riservata invece agli atti che attestino fatti svolti durante la terapia o l'intervento chirurgico.

Il medico ricorreva quindi in Cassazione, che pero’ respingeva il ricorso. 
La Corte ha precisato che anche il documento contenuto nella cartella clinica e destinato alla raccolta del consenso informato del paziente ha valore di atto fidefacente in quanto attesta il fatto, avvenuto in sua presenza, della manifestazione di consenso del paziente all'intervento chirurgico.
Anzi, precisa la Corte, l'atto avrebbe conservato il suo valore anche se il paziente lo avesse manifestato in forma orale, non avendo rilevanza la forma in cui il consenso e’ stato prestato. 

Daniele Zamperini







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