Straniero in Italia: la cultura natia non giustifica comportamenti violenti
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario





In tema di reati sessuali non possono addursi giustificazioni basate su elementi culturali “esotiche” che permettano violazioni dell'integrità fisica e morale della persona (Cass. 13786/2023)


I fatti: 
Un uomo era stato condannato dalle Corti di merito per i reati maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata a danno della moglie, costretta a rapporti sessuali non voluti, per il desiderio dell’ uomo di un figlio maschio.

L’uomo ricorreva in Cassazione sostenendo che la pretesa di rapporti sessuali era giustificata dal rapporto coniugale e, come gia’ detto, dal desiderio di un figlio maschio. Secondo il ricorrente queste circostanze lo avrebbero indotto ad un comportamento improntato a norme derivanti dalla sua cultura originaria; era quindi da ritenere non colpevole per mancanza di dolo, a causa dell’ ignoranza della legge penale italiana  cosi’ che non avrebbe percepito il "disvalore della sua condotta".

La Cassazione respingeva il ricorso.

La Corte sottolineava infatti che, per giurisprudenza consolidata, " il motivo culturale sottostante a una condotta illecita sia del tutto irrilevante".

 Veniva anche ribadito che 
"in tema di reati sessuali, non assumono alcun rilievo scriminante eventuali giustificazioni fondate sulla circostanza che l'agente, per la cultura mutuata dal proprio paese d'origine, sia portatore di una diversa concezione della relazione coniugale e dell'approccio al rapporto sessuale, in quanto la difesa delle proprie tradizioni deve considerarsi recessiva rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di diritti fondamentali dell'individuo - e che in tema di cause di giustificazione - lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere, attesa l'esigenza di valorizzare la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multietnica".

In altre parole lo straniero dimorante in Italia deve rispettare le norme italiane senza appellarsi, per giustificarsi, a regole e leggi del suo stato di provenienza, quando siano incompatibili con le regole dell’ ordinamento italiano.

In conclusione, secondo la Corte,  "nessuna motivazione culturale può giustificare, neanche in termini di errore sulla legge penale italiana, violazioni dell'integrità fisica e morale dell'individuo".

Daniele Zamperini







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