Assegno di mantemento e reddito di cittadinanza, quanto compatibili?
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario




Se un padre versa alla figlia l’ assegno di mantenimento, ha diritto di sapere se questa percepisca o no il reddito di cittadinanza, al fine di valutare il giusto importo da versare, e l’ INPS deve concedere l’ accesso ai dati. (Tar Catania n. 1205/2023) 


I fatti: 
Ad un genitore la figlia aveva notificato ricorso in tribunale per ottenere il riconoscimento dell'assegno di mantenimento. 

Il padre chiedeva all’ INPS il rilascio di copia dell'estratto conto previdenziale degli ultimi anni della figlia e della moglie da cui era separato. In particolare chiedeva di sapere se la figlia beneficiasse del reddito di cittadinanza nonche’ la data della decorrenza. 

L'INPS negava l'accesso ai dati richiesti, ritenendo prevalente "l'esigenza di riservatezza delle controinteressate, relativamente all'ostensione dei loro dati previdenziali, avuto riguardo alla motivazione relativa allo svolgimento di indagini difensive, anche nella considerazione della possibilità che il giudice, valutata la concretezza e l'attualità del relativo interesse, disponga l'acquisizione del documento richiesto".

L'uomo si rivolgeva al TAR ritenendo tale decisione dell’ INPS illegittima. 

Il Tar accoglieva la richiesta del padre.

Infatti, rieneva il TAR, "è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale e collegato ad una situazione giuridicamente tutelata, che l'art. 22 comma 1 lettera b) della legge n. 241/90 richiede per l'esercizio del diritto di accesso, stante la necessaria strumentalità degli atti richiesti rispetto al procedimento instaurato dalla figlia, odierna controinteressata". 

Tale diritto, specifica il TAR, non resta precluso " dal fatto che i medesimi atti potrebbero essere acquisiti attraverso il potere istruttorio del giudice nell'ambito del processo civile".
Percio’ "deve conservarsi la possibilità per il privato di ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla legge n. 241/1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all'Amministrazione di consegnare".

Il Tar, nell’ accogliere il ricorso, specificava come l’ INPS avesse l’ obbligo di rilasciare al ricorrente "copia della documentazione richiesta entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica, se anteriore, della sentenza, con l'avvertenza che, in caso di inerzia della p.a. intimata, sarà nominato, su istanza di parte, un commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione inadempiente".

Un commento personale e viscerale: ma in Italia deve essere la burocrazia a regolare la vita di tutti?

Daniele Zamperini






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