Non e’ necessario essere specialisti, per effettuare una ecografia; pero’, attenzione, la mancanza di specializzazione non esime dalle responsabilita’. Resta all’ ecografista il compito di diagnosticare correttamente quanto ne risulta, indipendentemente dalla specializzazione. (Cass. n.17410/2023)
I Fatti:
un ginecologo, effettuando una ecografia addominale ad una paziente che lamentava dolori addominali di incerta natura, aveva diagnosticato la presenza di una cisti liquida mentre si era invece in presenza di una patologia intestinale perforante.
La paziente veniva percio’ ricoverata senza indicazione di urgenza, con indicazione di finalita’ diagnostiche non urgenti.
Tuttavia la paziente decedeva.
I familiari citavano in giudizio i sanitari e in primo luogo il ginecologo che, interpretando erroneamente l’ ecografia e ritenendo trattarsi di patologia non urgente, aveva omesso di approfondire la diagnosi e di segnalarne la necessita’ urgente ai sanitari ospedalieri.
I giudici di merito accoglievano il ricorso dei familiari, condannando il medico per condotta gravemente colposa (errore di refertazione ecografica ed omessa indicazione di urgenza)
Il medico ricorreva in Cassazione contestando il fatto che egli, da ginecologo privo delle competenze specifiche dell’ internista, avesse l’ obbligo di cogliere la necessita’ del ricovero urgente; inoltre sosteneva che la specializzazione in ginecologia non consentiva l’ addebito dell’ imperizia ipotizzata nella refertazione ecografica (non attinente la sua specialita’) e nel conseguente errore diagnostico.
La Cassazione respingeva il ricorso del sanitario.
Il Supremo Collegio ha affermato che il ginecologo aveva comunque la responsabilità di leggere “correttamente” le immagini ecografiche oltre che la “connessa responsabilità di corredare quelle stesse immagini […] alla specifica anamnesi, così da indirizzare, senza ulteriore ritardo, la paziente presso strutture in grado di risolvere tempestivamente la criticità diagnostica”.
Questo perche’ il medico “nella consapevolezza dei limiti derivanti dalla propria competenza settoriale, ma pur sempre cointeressata dalle verifiche” ha l’ obbligo di indirizzare il paziente ad una struttura di livello superiore.
Da qui il principio stabilito dall’ordinanza, in base anche a principi gia’ ribaditi in precedenti sentenze secondo cui “la distinta specializzazione medica non esclude la colpa di chi, eseguendo un esame e dunque assumendosi la responsabilità di quello, lo referta in modo erroneo e senza indirizzare ai necessari approfondimenti con la cautela e tempestività del caso concreto”.
La condanna veniva cosi’ confermata.
Commento personale
A parere di chi scrive l’ agomento puo’ essere brevemente sintetizzato: “Chi si assume il compito di effettuare un esame diagnostico, deve assumersene la responsabilita’”.
Attualmente molti medici di base, privi di specializzazione, hanno intrapreso la strada dell’ ecografia ambulatoriale con la falsa impressione che il loro ruolo "generico" li esimesse dalle responsabilita'.
Abbiamo gia’ espresso in precedenti articoli la possibile differenza, soprattutto legale, dell’ ecografia eseguita a fini di complemento alla visita rispetto a quella “diagnostica”, con tanto di refertazione ufficiale.
In sostanza, vale il principio applicabile ad ogni strumento diagnostico: anche al semplice Ecg o perfino all’ ascultazione mediante fonendoscopio: chi effettua l’esame ne risponde dell’ interpretazione dei risultati.
Il caso qui esaminato ne descrive le possibili conseguenze, per cui va rinnovato il precedente invito alla cautela: se l’ esame presenta aspetti sospetti, ambigui o anche solo incerti, indirizzare immediatamente ad un idoneo approfondimento diagnostico di livello superiore.
Daniele Zamperini
Vedi anche:
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=591