Il medico deve informare il paziente, prima del trattamento sanitario, di tutti i rischi prevedibili, anche quelli rari. Restano esclusi solo quelli molto altamente improbabili (Cass 16633/23)
I fatti:
un paziente, operato di ernia del disco vertebrale, accusava postumi consistenti in sintomatologia dolorosa ingravescente e ineliminabile. Chiedeva percio’ il risarcimento dei danni sotto il duplice aspetto dell’ errore nell’ esecuzione dell’ intervento e dell’ omessa informazione circa la possibile insorgenza della complicanza dolorosa.
In primo grado le richieste dell’uomo erano state respinte; in Appello invece veniva riconosciuto il risarcimento, pero’ per la sola violazione delle procedure di consenso.
La Cassazione confermava la sentenza di Appello specificando che andava risarcito il solo danno morale derivante dagli esiti dolorosi inattesi seguiti all’ intervento, di per se’ ben eseguito.
La struttura sanitaria sosteneva l’ assenza di ogni coinvolgimento in quanto trattavasi di complicazione eccezionale verificabile nel 5% dei casi. Ma la Corte qualificava tale percentuale non «altamente improbabile, essendo piuttosto a essa assegnata una percentuale di verificazione (5%) bensì bassa ma tuttavia non a tal punto da potersi qualificare nei termini anzidetti».
Confermava percio’ il diritto al risarcimento per omessa informazione.
Commento personale:
La sentenza della Cassazione chiarisce che una complicazione prevedibile nella percentuale del 5% non puo’ considerarsi eccezionale, e quindi il paziente ne va doverosamente informato. Non offre indicazioni, pero’, sulla soglia percentuale che possa qualificare l’ eccezionalita’ della cosa: 4%? 3%? Ancora piu’ bassa? Non determinabile?
Come puo’ regolarsi il medico che deve presentare al paziente l’ informativa?
Ovviamente più si abbassa la soglia della percentuale di probabilita’ più il modello di consenso dovra’entrare nei dettagli ed estendersi per contenuto. Cio’ comportera’ una mole talvolta eccessiva di informazioni che il paziente, generalmente estraneo alle tecniche statistiche, potrebbe non essere in grado di cogliere e interpretare nella sua effettiva portata.
Al medico resta comunque l’ obbligo di abbinare alla completezza quantitativa dei dati, una analoga completezza qualitativa ed espositiva, senza rifugiarsi dietro lo scudo della eccessiva rarita' dei casi, nella speranza che in futuro questo aspetto possa essere meglio definito.
Poi, speriamo bene...
Daniele Zamperini