La
Corte di Cassazione ha confermato la condanna (emessa dalle Corti di merito) emessa
a carico di un medico di guardia che aveva rifiutato di recarsi a visitare un
gruppo di bambini di 10 anni, in gita scolastica.
I piccoli, ospiti di un hotel, durante la notte avevano accusato malesseri,
vomito e dissenteria. L’albergatore aveva chiamato di notte la guardia medica
descrivendo i sintomi con una lunga telefonata, durata quasi un quarto d’ora ma
il medico di servizio, alla fine, si era rifiutato di recarsi sul posto per visitare
i pazienti, per cui era stato chiamato il 118 che, invece, era intervenuto
tempestivamente.
La
Cassazione sottolineava che questa condotta omissiva e ingiustificata integrava
il delitto di rifiuto di atti d’ufficio in quanto il medico di guardia aveva rifiutato
un atto dovuto per ragioni di sanita’ e che debba essere «compiuto senza
ritardo».
Il
medico sosteneva la sua innocenza basandosi sul fatto che il vomito non
comportasse pericolo di vita ma questa circostanza e’ stata ritenuta
ininfluente poiché la situazione era preoccupante, l’albergo era distante dai
presidi ospedalieri e c’era pericolo che l’epidemia si diffondesse all’intera
comitiva per cui la «visita telefonica» era ritenuta del tutto insufficiente
(oltre al fatto che nel corso della telefonata il medico aveva manifestato
chiaramente la sua insofferenza per la chiamata, e l’ intenzione di non recarsi
a visita).
La
Corte aveva anche stabilito che il rifiuto non poteva essere considerato legittimato
dalla “discrezionalita’ “ del medico, che in questo caso sconfinava nell’
arbitrio in quanto le circostanze «dovevano imporre al medico di recarsi presso
l’albergo per constatare di persona la presenza di patologie, anche
temporanee».
Veniva
ricordato che le norme che regolamentano il servizio di continuità
assistenziale dispongono che il medico
sia «a disposizione per gli interventi domiciliari che gli verranno richiesti»
e deve «effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti
direttamente dagli utenti».
Il
medico di guardia resta competente a decidere se sia necessario visitare o meno
il paziente e lo valuterà in base ai sintomi che gli vengono riferiti, ma questa
valutazione non e’ tassativa e il magistrato puo’ controllare se essa
costituisca invece «un mero pretesto per giustificare l’inadempimento dei
propri doveri».
Le
decisioni assunte dal medico non possono mai essere «scollegate dai basilari
elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio
e dai protocolli sanitari applicabili».
Esiste, infatti, un apposito Manuale
del servizio di continuità assistenziale, alle cui prescrizioni i medici
incaricati devono attenersi.
I
concetti generali sulla responsabilita’ penale del medico
Va
distinto, in un primo e fondamentale momento, il ruolo del medico al momento
dei fatti. Se si tratti cioe’ di un medico privato, un medico convenzionato, un
medico “pubblico”.
Sono
diverse le responsabilita’ che ne conseguono.
Come
abbiamo gia’ espresso in precedenti articoli, il medico (qualsiasi medico) puo’
essere perseguito per IMPERIZIA.
Le
statistiche pero’ riportano l’ elevato numero di assoluzioni per i medici
imputati a tale titolo perche’ la condanna per imperizia richiede:
-
Che il medico abbia visitato il paziente
- Che l’ imperizia abbia generato un DANNO
- Che
questo danno sia legato con nesso di causalita’ all’ azione imperita del medico
(che non sia, cioe’, una complicanza indipendente dall’ atto medico)
- Che l’ imperizia sia classificabile come GRAVE (le attuali leggi prevedono la
non punibilita’ per imperizia lievissima o lieve)
- Che
il paziente possa dimostrare quanto detto sopra.
Nel
caso di un medico (qualsiasi medico) che affettui una diagnosi o prescriva una
terapia SENZA VISITARE il paziente, si viene a configurare una condotta
NEGLIGENTE.
E la negligenza, qualora ne sia conseguito un danno, NON GODE delle esimenti previste nel caso
precedente.
Qualora
al comportamento negligente consegua un danno, questo viene sanzionato sempre.
Nel
caso che il medico sia un medico pubblico o rivesta il ruolo di Pubblico
Ufficiale la cosa si fa ancora piu’ pressante in quanto il ruolo prevede
generalmente l’ obbligo di effettare determinate prestazioni.
Tipico e’ il caso del medico di Guardia Medica, il cui ruolo prevede appunto gli
obblighi di cui abbiamo parleto sopra.
La
violazione di questi obblighi viene a configurare un reato diverso: l’
OMISSIONE DI ATTI D’UFFICIO, fattispecie PUNIBILE PENALMENTE SOLO PER AVERLO
COMPIUTO, anche SENZA CHE SI SIA GENERATO UN DANNO AL PAZIENTE.
La
pena va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 2 anni di reclusione.
Ovviamente
il medico non e’ dotato di superpoteri, per cui gli e’ consentita, in caso di
situazioni complesse, una certa discrezionalita’ senza pero’ che questa possa
sconfinare nell’ arbitrio.
In
conclusione, quindi, il medico di guardia che non risponde alla chiamata deve
godere di solide giustificazioni (ad es. l’ assistenza in corso ad altro
paziente) altrimenti corre pesanti rischi.
In
estrema sintesi: il medico di guardia interpellato puo’ effettivamente valutare
opzioni diverse :
- limitarsi
a fornire un consiglio telefonico,
- recarsi al domicilio per fare la visita,
- invitare l’assistito a recarsi all’ambulatorio o in ospedale o a chiamare il
118.
Se
in concreto l’unica opzione praticabile e’ la visita domiciliare, egli deve effettuarla,
altrimenti è responsabile della violazione, penalmente rilevante, dell’articolo
328 del Codice penale, vale a dire del reato di omissione o rifiuto di atti
d’ufficio.
Si
tratta di un reato di pericolo, che, come abbiamo detto, non richiede che si
verifichi un danno.
Il delitto quindi
e’ configurabile anche se non si verifichi un danno o se questo viene sventato
per l’ intervento di altri medici.
In
conclusione: il medico di Guardia puo’ omettere la visita solo in caso di
solide giustificazioni; nei casi ambigui, e’ sempre meglio effettuare una
visita in piu’ piuttosto che in meno.
Consiglio
amichevole…
Daniele
Zamperini