La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha bocciato il ricorso di 26 operatori sanitari, tra cui 6 italiani, che contestavano le sanzioni contro medici no-vax: non vi fu "nessuna discriminazione" (sentenza del 29/08/2024)
I fatti:
Un gruppo di operatori sanitari che, durante l’ epidemia da Covid-19 avevano rifiutato la vaccinazione contro il virus, erano stati sospesi dal ruolo e spostati in ruoli amministrativi. Vennero reintegrati alla fine del periodi di emergenza. I sanitari avevano presentato ricorso presso il CEDU che pero’ respingeva il ricorso.
La Corte ha ritenuto che le misure adottate dalle autorita’ sanitarie fossero 'proporzionate e giustificate' rispetto al fine di protezione della salute della popolazione generale.
Nel contesto pandemico, hanno ritenuto i giudici, le misure erano finalizzate a mantenere adeguate condizioni di sicurezza e a limitare gravi rischi per la popolazione in generale, soprattutto perche’ le persone non vaccinate eranopiù vulnerabili alle gravi conseguenze della malattia.
Oltre a cio’ i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare in che modo la loro dignità o il loro benessere emotivo siano stati influenzati dalle misure adottate dallo Stato di San Marino.
Le cose non sono finite qui, perche’ i ricorrenti possono ancora presentare ricorso contro la sentenza.
Gli Ordini medici hanno commentato molto positivamente la sentenza in quanto veniva ribadito come l'interesse prioritario debba essere quello della tutela della salute pubblica e quello di mettere in sicurezza i cittadini.
Anche la Corte Costituzionale italiana aveva giudicato le misure adottate dal Governo Italiano non sproporzionate, quindi adeguate alla situazione pandemica che era in atto, ha ricordato il presidente della FNOMCeO.
Le norme italiane?
Il fatto mi ha fatto venire in mente una vecchia (ma non troppo) sentenza della Cassazione (la n. 5877 del 24/03/2004) che, in epoca non sospetta, molto pre-covid, aveva respinto, pur moralmente e parzialmente giustificandole, le motivazioni di due genitori che avevano omesso le vaccinazioni obbligatorie dei figli.
I genitori sostenevano che l' omissione della vaccinazione fosse motivata da uno stato di necessità, in quanto se essi avessero vaccinato il figlio lo avrebbero comunque esposto ad un imminente pericolo di danno grave alla salute, evitabile soltanto sottraendolo alle vaccinazioni.
La Corte aveva respinto l’ argomentazione non ritenendo che vi fossero, nel caso concreto, immediati motivi di pericolo che giustificassero uno stato di necessita’: pur essendo pacificamente riconosciuta l'esistenza dei rischi derivanti da vaccinazioni obbligatorie, essi sono tuttavia non attuali e statisticamente non apprezzabili.
Veniva anche respinta l' eccezione di incostituzionalita' contro l' obbligo delle vaccinazioni, in quanto manifestamente infondata, come tenuta ben presente dalla Corte costituzionale nelle pronunce in materia di vaccinazioni obbligatorie, in quanto la previsione di un siffatto trattamento corrisponda ad una non irragionevole attuazione del precetto costituzionale che prescrive il diritto alla salute come interesse del singolo e, ad un tempo, della collettività.
Riassumendo, sia la stagionata giurisprudenza nazionale che quelle della Corte Europea, hanno confermato la legalita’ e la correttezza delle norme che impongono, in certi casi, un trattamento vaccinale obbligatorio anche se non esente totalmente da rischi (come del resto la pressoche’ totalita’ dei trattamenti sanitari).
Daniele Zamperini
Fonti
- www.adnkronos.com/cronaca/covid-vaccino-violazione-diritti-umani-news-oggi_5E6DvZCcIhQqweGPEYCho1
- Corte Suprema di Cassazione Sez. I civile Sentenza n. 5877 del 24 marzo 2004