Gli incidenti per le buche stradali ricadono sulla PA
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Argomento: Varie utilità per il medico


I Comuni sono responsabili degli incidenti provocati agli utenti a causa del cattivo stato delle strade, anche se la manutenzione delle stesse è stata appaltata a una ditta esterna (Cass. III Civile n. 1691/2009)



 La Cassazione si e' pronunciata su un problema molto comune (quello della cattiva manutenzione stradale e dei danni che ne derivano) ma non sempre risulto in maniera uniforme dai giudici di merito. Opera una presunzione di responsabilita', verso i Comuni, che non possono invocare la responsabilita' delle aziende appaltatrici in quanto devono esercitare il dovere di controllo.

Secondo la Corte “la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodi, stabilita dall’art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi”.
“Né può sostenersi – prosegue la Corte – che l’affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo, di cui si discute, al Comune, per assegnarli all’impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d’inadempimento: infatti, il contratto d’appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale proprio dell’ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell’art. 14 del vigente Codice della strada, per cui deve ritenersi che l’esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell’art. 2051 c.c.”.

La Corte non ha ritenuto che i Comuni possano sgravarsi della responsabilita' adducendo l' impossibilita' di un adeguato controllo a causa dell' estensione della rete stradale se non in base a eventuali situazioni concrete accertate dal giudice di merito in base ad una complessa indagine sul caso singolo, che consideri "innanzitutto gli indici suddetti... la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all’estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progressi tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all’interno della perimetrazione del centro abitato”.

In definitiva, salvo casi particolari, la responsabilita' finisce per ricadere sulla Pubblica Amministrazione.

Pina Onotri





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