Talvolta non incompatibilita' tra invalidita' civile e causa di serviz
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Argomento: Archivio storico


 Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione terza ter) n. 7779/2002



Alla sig.ra C.B., dipendente della Croce Rossa Italiana, era riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell’infermità "Rachialgia persistente – Scoliosi vertebrale a doppia curva – Diffusa spondilo – discoartrosi"., valutando la sua menomazione nella percentuale dell' 11%.
In epoca succesiva la ricorrente aveva iniziato un nuovo procedimento per il riconoscimento dell’equo indennizzo connesso ad altra infermità anch’essa riconosciuta da causa di servizio, presentando nella documentazione sanitaria un certificato di invalidità civile rilasciato dalla Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili di Napoli per la stessa infermita'-

Per tale motivo la Giunta Esecutiva della C.R.I., ravvisando una incompatibilita', e considerato che il riconoscimento di invalidità civile era precedente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, "pertanto, incompatibile con quest'ultimo (art. 1 della legge 118/71)", annullava i benefici connessi al riconoscimento della causa di servizio.

La C.B. ricorreva al TAR il quale accoglieva il ricorso.

La delibera della Croce Rossa, secondo il TAR, non trova plausibile giustificazione nella disposizione alla quale ha inteso fare riferimento.

Infatti andava premesso che la ricorrente aveva prodotto dichiarazione con la quale asseverava di essere stata riconosciuta invalida civile senza però fruire dei benefici previsti dalla legge 118/1971.

Il richiamo all' art. 1 della legge 118/1971 si rivelava erroneo, in quanto tale articolo reca soltanto la conversione in legge del D.L. 30.1.1971; inoltre , sottolinea il TAR, "mette conto rilevare che, nella legge 118/1971, non si rinviene alcuna disposizione che renda incompatibile il riconoscimento di invalidità civile (che non abbia dato luogo a benefici economici) col riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità. Nei termini in cui è stata motivata, la deliberazione impugnata dee ritenersi, quindi illegittima."


[E' prassi costante escludere dal riconoscimento di causa di servizio le infermita' che siano state riconosciute in ambito di invalidita' civile. La ratio di tale regola consiste nell' evitare che un invalido riceva piu' provvidenze per una stessa condizione morbosa. Benche' la decisione del TAR riguardi un caso piuttosto specifico, andra' valutato opportunamente se esistano altre norme esplicite che istituiscano espressamente tale incompatibilita'; in mancanza, non puo' non sottolinearsi l' inciso del tribunale amministrativo, che distingue anche espressamente, per la concessione del beneficio, le invalidita' che non abbiano dato luogo a benefici economici.
Daniele Zamperini - 2002]







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