Per amministrazione di sostegno non serve consenso del beneficiario
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


Per applicare il provvedimento dell’ amministratore di sostegno, non e’ necessario che il beneficiario abbia chiesto o accettato tale misura, ne’ che abbia indicato la persona da nominare (Cass. Civile Sez. I, n 4866/2010)
L’ accettazione dell’ interessato non e’ condizione necessaria per l’ applicazione della procedura prevista dall’ art. 404 del C.C.


Questo ha stabilito la Cassazione, annullando una decisione opposta dei giudici di merito, affermando poi che  "chi è affetto da disturbi mentali ha la facoltà di ottenere l'amministrazione di sostegno al posto della più pesante misura dell'interdizione, nel rispetto dei principi introdotti dalla l. n. 6/04 diretta a limitare il meno possibile la capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente". 
Ha poi specificato che "nel testo introdotto dalla L. n. 6 del 2004, art. 3, comma 1, il ricorso per l'amministrazione di sostegno può essere proposto, oltre che dallo stesso beneficiario, anche da uno dei soggetti indicati dall'art. 417 c.c., e dai responsabili dei servizi sociali e sanitari direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona, qualora a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del relativo procedimento.

Neppure rileva, ai fini dell'esclusione dell'applicazione della misura, il fatto che il beneficiario non abbia indicato la persona da nominare, atteso che, secondo il disposto dell'art. 408 c.c., in mancanza di tale indicazione, ovvero in presenza di gravi motivi, l'amministratore di sostegno può essere comunque nominato dal giudice tutelare".
Daniele Zamperini - Pina Onotri





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