Attestare falsi straordinari costituisce truffa
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Argomento: Normative di interesse sanitario


Condannato per truffa un medico che aveva attestato falsamente di aver effettuato un’ora di straordinario. Inflessibile la Cassazione, anche se il medico aveva cercato di rimediare (Cass. Penale Sez. II, sent. 21/01/2010 n. 2772).

Un medico, denunciato per truffa per aver attestato sul foglio delle presenze di aver effettuato un’ora di straordinario (in realta’ non effettuata), era stato assolto dai giudici di primo grado in quanto il giorno successivo a quello in cui si era segnatoil falso straordinario aveva fatto recapitare, all’ufficio contabilita’ una rettifica con cui indicava l’esatto ammontare delle ore lavorate, evitando l’induzione in errore del funzionario e l’ accredito della somma non dovuta.

In appello, pero’, la sentenza veniva ribaltata in quanto la Corte ravvisava, nel comportamento del medico, un’ipotesi di recesso attivo contemplata dall’articolo 56 del Codice Penale, (delitto tentato).
La Cassazione ha confermato implacabilmente la sentenza di condanna concludendo che, l’ azione del medico tendente ad evitare che il destinatario dell’artificio non cadesse in errore si collocava all’esterno di una condotta tipica già pienamente realizzata per cui restava intatta la formulazione del reato.

In altre parole, non si era cercato di evitare un errore, ma solo di rimediare ad una condotta truffaldina gia’ posta in essere.
Pertanto la Cassazione ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese processuali.





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