Il Consiglio di Stato (sentenza n. 3633 depositata l'8 giugno 2010) ha stabilito che sia sufficiente, da parte della polizia, il dubbio sullo stato di ebbrezza del conducente del veicolo per attivare la procedura di revisione della patente.
La revisione della patente, in questi casi, non va intesa come "una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale".
L' attivazione della misura di revisione della patente quindi non e' quindi legata ad un accertamento giudiziale (penale o civile) della effettiva responsabilità del destinatario, "perché l’utilizzazione dell’espressione “dubbi” milita nel senso di una cognizione anticipata rispetto a tali accertamenti, quantomeno sul piano fattuale".
Lo scopo dell' accertamento dell' idoneita' alla guida, quindi, non riveste intenti punitivi ma solo quelli di verifica, ai fini dell' incolumita' pubblica.
Daniele Zamperini - Pina Onotri