Sottrarre clienti al collega puo' portare davanti al giudice
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Argomento: Normative di interesse sanitario


Il medico di base che sottrae clienti al collega che dovrebbe subentrare, commette un illecito e deve risarcire il danno



La Cassazione e’ stata chiamata a pronunciarsi su una vicenda certamente inusuale, almeno nelle aule di giustizia:  un medico, pur essendo stato invitato a “liberarsi” di un certo numero di pazienti in quanto residente in  altro Comune, ed essendo stato nominato un medico titolare di quell’ ambito territoriale.
Quest’ ultimo avrebbe dovuto prendere in carico i pazienti di quell’ ambito lasciando al collega solo quelli eccedenti il massimale di 1500 unita’.  Il primo medico aveva invece conservato i propri pazienti, impedendo che confluissero verso il medico subentrato.

Denunciato per questa “concorrenza sleale”, era stato condannato dai giudici di merito, per cui aveva proposto ricorso in Cassazione. La suprema Corte, pero’ ( Sent. n. 11000/2007) respingeva il ricorso e confermava la condanna precisando che "se è pur vero che, in ossequio alla libertà di scelta del medico, il paziente può ottenere deroga per l'assistenza da parte di un medico di altro Comune, vero è però altresì che ciò è consentito solo alla duplice condizione che in un comune si verifichi una situazione di cd. monopolio oggettivo (in ragione del ridotto numero di abitanti che consenta l'assegnazione in quell'area di un solo medico) e che, comunque, la deroga operi con singoli provvedimenti autorizzatori per assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti che la richiedono alla competente Unità sanitaria".

DZ

Fonte: www.studiocataldi.it







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