L'uso del laser per l' ernia discale e' riservato al medico
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Argomento: Normative di interesse sanitario


Una recente sentenza della Cassazione Penale (Sentenza n. 24600 del30/06/2010) precisa e ribadisce i confini delle attribuzioni professionali sanitarie. Indipendentemente dal consenso del paziente, l' uso di strumentazioni (come il laser) che comportano distruzione di tessuti, e' riservato al medico.


Rientra nella professione del medico, (dice la Cassazione) non soltanto la diagnosi che si fa di una determinata alterazione organica o di un disturbo funzionale fisico o mentale,  ma anche la profilassi o la cura mediante appositi rimedi diretti ad eliminare le verificatesi disfunzioni oppure a lenirne gli effetti.
Sull' attribuzione delle competenze professionali non incidono ne' il consenso del paziente, ne' il fatto che eventualmente che le cure siano state effettuate da persone non qualificate su diagnosi effettuata da un medico professionista, ne' che le cure abbiano avuto esito positivo.

I fatti:
Un soggetto non abilitato alla professione medica aveva effettuato, su diagnosi di un medico specialista, un intervento mediante attrezzatura laser per riduzione di un' ernia discale intervertebrale.
Per tale motivo era stato condannato per esercizio abusivo della professione medica (articolo 348 c.p.).
La Cassazione ha confermato il parere del giudice di merito pur annullando la condanna per problemi procedurali.
Secondo i giudici le pratiche cosiddette PLT e PLDD che comportano l' introduzione, in anestesia locale, di un ago-cannula e successivamente una fibra ottica all' interno del nucleo polposo del disco intervertebrale attraverso cui inviare impulsi laser capaci di ridurre la pressione dell'ernia mediante la vaporizzazione di parte della sostanza erniaria, costituiscono attività  tipiche e riservate alla professione medica, anche perche' gravate da potenziali rischi di lesione a carico di tessuti contigui e comunque tali da implicare la distruzione di una pur piccola quantità di tessuti.
E' stato poi precisato che e' del tutto irrilevante il fatto che diagnosi, profilassi e cura siano effettuate secondo tecniche o metodiche diverse da quelle tradizionali o convenzionali, poiche' l' essenziale e' che tali attività siano svolte da persona priva delle cognizioni tecnico-scientifiche proprie di chi ha conseguito la prescritta abilitazione, con conseguente pericolo per la salute del cittadino.







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