Condanna per chi "dimentica" dati importanti nell' autodichiarazi
Data: Argomento: Normative di interesse sanitario
Falso per omissione se nell' Autodichiarazione vengono omessi dati importanti Non e' ammissibile, come giustificazione, il fatto di non essere bene informati: è sempre necessario un preventivo accertamento di quanto affermato (Corte di Cassazione, sentenza n. 21580 del 2010).
I fatti:
uno studente aveva omesso di inserire, nella propria autodichiarazione, resa la fine di ottenere una borsa di studio, il reddito posseduto dal fratello. Scoperto, si era difeso affermando di non aver fornito tali dati in quanto non era a conoscenza del reddito del fratello. Questa tesi difensiva pero' non veniva accolta in quanto, secondo i giudici, l’autodichiarazione non può prescindere da un preventivo accertamento in ordine alla veridicità di quanto affermato dal dichiarante a pena di querela di falso. La Corte sottolinea che colui che presenti autodichiarazioni non veritiere o che ometta di indicare dati di fatto si espone a conseguenze di tipo penale in quanto lede il generale dovere di lealtà che incombe sul cittadino nei confronti delle istituzioni. Il fatto e' penalmente rilevante a prescindere dal fatto che il soggetto ottenga o meno il beneficio richiesto. Infatti la fattispecie di cui all’art. 483 c.p. ( Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.) è idonea ad integrare un reato di pura condotta prescindendo dal concreto ottenimento di un ingiusto profitto, la fattispecie in oggetto e' da ritenersi integrata ogni qualvolta vengano rese dichiarazioni non veritiere, o si ometta di indicare dati di fatto. Il giovane studente e' stato percio' condannato
Daniele Zamperini
|
|