INPS e INAIL: Circolari sui certificati malattia telematici
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Argomento: Normative di interesse sanitario


L' INPS e l' INAIL hanno emanato delle circolari, dirette essenzialmente ai datori di lavoro, per specificare alcune nuove procedure connesse all' invio telematico dei certificati

Circolare INPS: i certificati di malattia possono essere inviati ai datori di lavoro anche con la Posta Elettronica Certificata
 
Con la circolare n. 119 del 7/9/2010 l'INPS fornisce indicazioni per l'invio delle attestazioni di malattia alla casella di Posta Elettronica Certificata indicata dal datore di lavoro, quale ulteriore modalità prevista per tale procedura dal decreto del Ministero della salute del 26/2/2010. La richiesta di invio degli attestati tramite PEC deve essere inoltrata all'indirizzo di Posta certificata di una Sede INPS e deve avvenire utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati i documenti telematici ricevuti dai medici. Gli indirizzi PEC delle Strutture territoriali INPS sono reperibili sul sito Internet dell'Istituto. La richiesta deve contenere, per le Pubbliche Amministrazioni, l'identificazione del richiedente espressa con il codice fiscale e con il progressivo INPDAP relativo alla Sede di servizio. Per le aziende private invece l'identificazione da comunicare è la matricola INPS.

 
Circolare INAIL: alla denuncia telematica di malattia il datore di lavoro non deve allegare il certificato medico
 
 Il datore di lavoro che effettui la denuncia di malattia professionale per via telematica è esonerato dall'obbligo di inviare il certificato medico, salvo che l'INAIL non ne faccia espressa richiesta qualora tale certificato non sia stato direttamente inviato all'Istituto dal lavoratore o dal medico certificatore. E' quanto chiarisce la circolare 36/2010 dell'INAIL, ricordando che il datore di lavoro cui l'Inail faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico è tenuto a trasmettere tale certificazione ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Testo Unico n. 1124/1965, così come modificato dal D.M. 30 luglio 2010. In caso di mancato invio, restano confermate le disposizioni sanzionatorie di cui al punto 6 della Circolare INAIL n. 22/1998, come modificate dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, co. 1177.







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