Sono cambiate le regole per le elezioni ordinistiche, ma chi se ne e’ accorto?
La Cassazione, contraddicendo apertamente alcune sue precedenti pronunce, ha riformulato le regole per le elezioni degli ordini professionali. Sono valide anche le schede che non riportino un numero di preferenze pari al numero degli eleggibili. Ed e’ un principio generale, valido per tutti gli Ordini (Cass. Sez. Unite n. 18047 del 4/8/2010).
(Daniele Zamperini)
Alle elezioni ordinistiche del 2007 presso l’ Ordine dei Farmacisti, era stato contestato l’ annullamento delle schede che non riportassero un numero di preferenze pari al numero degli eleggibili.
Questa procedura era stata sancita proprio dalla Cassazione con la sentenza n. 13714 del 1991 in cui, pronunciandosi sulle elezioni ordinistiche degli Ingegneri aveva invece affermato che che, sulla base della legislazione vigente, e in particolare del Dl 382 del 1944, il voto per l’elezione del Consiglio predetto dovesse esprimersi mediante una scheda indicante un numero di preferenze uguale a quello dei consiglieri da eleggere.
In altre parole, in una scheda che prevedesse l' elezione di 15 consiglieri andavano espresse 15 preferenze, pena l' annullamento della scheda stessa.
Lo scopo di questa disposizione era essenzialmente quello di garantire che fossero coperti tutti i posti liberi nei Consigli dei vari Ordini.
Ma la situazione attuale e’ molto diversa da quella considerata dal legislatore degli anni ’40, c’e’ una ben diversa partecipazione democratica alla vita degli Ordini per cui certamente tale rischio non esiste piu’.
La Cassazione ha quindi ritenuto di dover interpretare diversamente la norma, tenendo conto appunto “del diritto vivente che s’è andato via via formando nelle realtà del tutto nuove vissute dalle comunità professionali. Mutamento reso necessario dalla individuazione di un diverso scopo normativo e che soccorra alle nuove esigenze degli Ordini ben diversi da quelli tenuti presenti dal legislatore degli anni Quaranta dello scorso secolo”.
Percio’ occorre superare le questioni di forma privilegiando invece la sostanza, per cui che “la manifestazione della volontà, per come emerge dal corpo della scheda elettorale, deve essere il più possibile conservata”.
Percio’ la sentenza conclude enunciando il principio di diritto::
“In tema di elezioni vige il generale principio del favor voti, il quale impone che la manifestazione della volontà, per come emerge dal corpo della scheda elettorale, debba essere il più possibile conservata, a meno che non sia violato l'indispensabile requisito di segretezza del voto, oppure specifiche norme disciplinanti lo scrutinio prevedano la nullità del voto espresso in maniera difforme da quella prevista. Ne consegue che il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 2 (Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali), a norma del quale "i componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'Albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi", deve essere interpretato nel senso che la scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiore a quello dei componenti da eleggere.”.
E’ evidente come la nuova interpretazione favorisca i candidati di minoranza, ovvero quelli che presentino candidature avulse alla formazione di cordate elettorali. Il sistema finora in uso obbligava invece i candidati a riunirsi in liste chiuse con un numero di componenti pari a quello degli eleggibili. In questo modo si aveva la vittoria di una lista, indipendentemente dal valore e dal consenso dei singoli candidati.
Chiunque non riuscisse a far parte di queste liste chiuse rimaneva inesorabilmente escluso dalla competizione elettorale.
Ora invece il medico sara’ libero di votare anche un solo candidato, quello che raccoglie la sua fiducia, e non sara’ obbligato ad includere altri nominativi a lui sgraditi ma necessari per riempire tutte le preferenze.