I recenti fatti di cronaca, con l’ uccisione di un tassista “colpevole” di aver investito un cane uccidendolo, hanno portato questo problema all’ attenzione di tutti. La Cassazione si e’ recentemente espressa su due casi diversi di uccisioni di animali, con conclusioni opposte: a volte e’ lecito, a volte si paga caro.
(Daniele Zamperini)
Il primo caso: la prima multa per “omissione di soccorso ad un animale”.
Gli animalisti possono essere soddisfatti: in base alle norme del nuovo codice della strada e’ stata elevata la prima sanzione ad un automobilista che ha investito un cane, uccidendolo.
Il fatto e’ accaduto a Legnaro, presso Padova: un automobilista 60enne alla guida di una Mini Cooper ha investito il cane e non si e’ fermato a prestare soccorso.
Il proprietario del cane ha annotato il numero di targa ed ha denunciato il fatto ai carabinieri che hanno identificato l’ automobilista ed hanno irrogato la sanzione amministrativa di Euro 389,00 per violazione del nuovo articolo 189, comma 9-bis -bis del Codice della Strada:
“L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.
Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.”
Nulla da eccepire, ci chiediamo solo se sia stato preso qualche provvedimento verso il proprietario che, a quanto sembra, lasciava il proprio cane libero di correre senza guinzaglio sulla pubblica via
Il secondo caso: il caso di necessita’ esime dalla colpa.
E’ lecito sacrificare un animale per evitare un pericolo, nel caso che sussista una situazione di pericolo. Parola di Cassazione
I fatti:
Un 30enne di Salo’, proprietario di un cagnolino, nel corso di una passeggiata con sua moglie e il suo animale, ha ucciso ha ucciso un pastore tedesco che stava per aggredire il cagnolino, col timore che potesse aggredire anche lui stesso o la moglie.
Si era quindi munito di fucile e aveva ucciso l’ animale.
Imputato e processato per il reato previsto dall'art. 638 c.p. che punisce l'uccisione di animali, veniva condannato dai giudici di merito.
Il caso finiva in Cassazione ove la difesa invocava lo “stato di necessita’ ”, sottolineando come il ragazzo avesse sparato nella concitazione del momento e nella paura che il grosso cane potesse aggredire la moglie e il suo cagnolino.
La Corte (II Penale, sentenza n. 43722/2010) annullava la condanna facendo notare che "nel concetto di necessita' e' compreso non solo lo stato di necessita' vero e proprio ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per prevenire od evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l'agente ritiene altrimenti inevitabile".
Insomma, e’ lecito se proprio non se ne puo’ fare a meno, anche a scopo preventivo, se il pericolo e’ reale.