In seguito ad una richiesta di parere, il Garante Privacy ha stabilito che anche il minore ha diritto a mantenere la riservatezza sulla propria vita sessuale, anche in confronto dei genitori.
Tale principio e’ stato espresso nel Bollettino n. 121 di novembre 2010.
(Daniele Zamperini)
I Fatti: un genitore, avendo rinvenuto prodotti contraccettivi nella stanza della figlia minorenne, (dodicenne) ha richiesto alla ASL, nella veste di genitore, di accedere a qualunque documentazione sanitaria riguardante la figlia, allo scopo di verificare se tale farmaco fosse stato prescritto da un medico (e forse anche per individuare il sanitario in questione o chiedere ulteriori informazioni).
Il Garante ha negato questo accesso, non permettendolo neppure col consenso della minore, per la probabilita’ che tale consenso possa venire estorto.
Il Garante ha sottolineato come la possibilita’ di rivolgersi a consultori al fine di una procreazione responsabile e’ consentita anche ai minori, anche senza che i genitori ne vengano informati (L. 194 del 22/5/78 art. 2); lo scopo di questa norma sarebbe quella di evitare che i minori ricorrano a pratiche clandestine.
Alcune considerazioni:
Questa decisione del Garante puo’ tranquillizzare i medici dei Consultori nei casi, non infrequenti, in cui i genitori dei minori intendano far valere (contra legem) il loro potere di tutela per conoscere le eventuali prestazioni effettuate sui figli.
D’altra parte questa norma (come forse anche altre concernenti la sfera della sessualita’) sembrerebbe confliggere con la normativa generale che affida ai genitori (o ad altre figure tutelari) il potere di conoscere e di decidere al posto del soggetto non “maturo”, ovviamente nel suo interesse.
Non appare chiaro il motivo per cui, nella sfera sessuale, si presuma una maturita’ ed una autonomia piu’ precoce che in altri settori, e perche’ l’ eventuale volonta’ dei genitori debba essere considerata presuntivamente contraria o nociva per i minori, al punto di rifiutarne l’ intromissione senza deroga alcuna, perfino nei casi in cui esista il consenso degli stessi.minori.
Eppure un genitore avrebbe il dovere (oltre che il diritto) di istruire ed educare il minore e proteggerlo da eventi dannosi e non voluti, cose che certo non puo’ fare se la legge stessa gli impedisce di conoscere se cio’ sia necessario, ed in quale misura.
Perche’, ci chiediamo, il sesso e gli argomenti ad esso attinenti devono costituire materia di norme “eccezionali” che derogano e magari perfino appaiono contrastare con le normative generali?
Una questione di importanza? Eppure altri settori ugualmente importanti (come ad esempio la salute) non godono di altrettante deroghe.
Non sta certo a noi rispondere a tali domande, ma sulle leggi “speciali” pensiamo che occorra sempre essere diffidenti…
Daniele Zamperini