" La certificazione sanitaria può essere rilasciata, in caso di necessità, dai medici di (guardia medica limitatamente ai turni di guardia festivi e prefestivi e per una prognosi massima di 3 giorni. circ. 176/1982 ultimo capoverso)
La certificazione stessa può essere rilasciata anche da medici specialisti, da medici di pronto soccorso, da medici ospedalieri, all'atto della dimissione del lavoratore, da medici liberi professionisti o da medici diversi ai quali l'assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza o per esigenze correlate alla specificità della patologia sofferta. E’ considerata valida solo se contiene tutti i dati sopra indicati (circ. 99/1996).
Per i periodi di ricovero in luogo di cura i certificati rilasciati dalla amministrazione del luogo di cura sostituiscono, a tutti gli effetti, la certificazione rilasciata dal medico curante. circ 14/1981 punto 8.1
La certificazione rilasciata da medici di pronto soccorso, o da medici ospedalieri all'atto della dimissione del lavoratore dovrà contenere tra l’altro il giudizio prognostico con esplicito riferimento ad uno stato di incapacità lavorativa e non alla mera prognosi clinica "salvo complicazioni" (circ. 136/2003, punto 6.1).
Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso carenti di diagnosi non sono ritenute certificative. Per essere considerate certificative dovranno contenere le generalità dell’interessato, la data del rilascio, la firma leggibile del medico e l’indicazione della diagnosi comportante incapacità lavorativa e non la mera prognosi clinica "salvo complicazioni" (circ. 136/2003, punto 6.1).
Certificati attestanti periodi di ricovero e/o di dimissioni presso ospedali o case di cura possono essere spediti o recapitati all’Inps e al datore di lavoro anche oltre il 2° giorno dal rilascio , purché entro il termine prescrizionale di 1 anno. "