CERTIFICATI MALATTIA DA MEDICI DIVERSI DAL MEDICO DI FAMIGLIA
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


 Daniele Zamperini

In questo periodo di confusione molti chiedono chiarimenti sui problemi dei Certificati malattia rilasciati da  medici diversi dal MMG, lamentando in particolare il fatto che i datori di lavoro non li accettino.
Sperando di fare cosa utile riporto quindi il testo del riepilogo (lunghissimo ma utilissimo) riportato dall' INPS sul suo sito, scaricato il 20 febbraio, con il link che consente di leggerlo nella sua interezza. 

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Daniele Zamperini


" La certificazione sanitaria può essere rilasciata, in caso di necessità, dai medici di (guardia medica limitatamente ai turni di guardia festivi e prefestivi e per una prognosi massima di 3 giorni. circ. 176/1982 ultimo capoverso)
La certificazione stessa può essere rilasciata anche da medici specialisti, da medici di pronto soccorso, da medici ospedalieri, all'atto della dimissione del lavoratore, da medici liberi professionisti o da medici diversi ai quali l'assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza o per esigenze correlate alla specificità della patologia sofferta. E’ considerata valida solo se contiene tutti i dati sopra indicati (circ. 99/1996).

 Per i periodi di ricovero in luogo di cura i certificati rilasciati dalla amministrazione del luogo di cura sostituiscono, a tutti gli effetti, la certificazione rilasciata dal medico curante. circ 14/1981 punto 8.1
 
La certificazione rilasciata da medici di pronto soccorso, o da medici ospedalieri all'atto della dimissione del lavoratore dovrà contenere tra l’altro il giudizio prognostico con esplicito riferimento ad uno stato di incapacità lavorativa e non alla mera prognosi clinica "salvo complicazioni" (circ. 136/2003, punto 6.1).

Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso carenti di diagnosi non sono ritenute certificative. Per essere considerate certificative dovranno contenere le generalità dell’interessato, la data del rilascio, la firma leggibile del medico e l’indicazione della diagnosi comportante incapacità lavorativa e non la mera prognosi clinica "salvo complicazioni" (circ. 136/2003, punto 6.1).

Certificati attestanti periodi di ricovero e/o di dimissioni presso ospedali o case di cura possono essere spediti o recapitati all’Inps e al datore di lavoro anche oltre il 2° giorno dal rilascio , purché entro il termine prescrizionale di 1 anno. "


Saluti
Daniele Zamperini






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