Respinto dalla Corte Costituzionale il matrimonio omosessuale-
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


Il Tribunale di Ferrara ha investito, con articolate motivazioni, la Corte Costituzionale sull’ argomento dei matrimoni omosessuali; la Corte ha respinto la questione perche’ inammissibile e manifestamente infondata. (Ordinanza n. 4 del 2011)
(Daniele Zamperini)



Il Giudice di merito aveva eccepito l’ illegittimita’ degli articoli del Codice Civile a che ha sollevato la questione di legittimità costituzione di alcuni articoli del codice civile nella parte in cui non consentono che le persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio (artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis e 231). Tali norme, non consentendo matrimonio omosessuali avrebbero violato i principi contenuto negli artt. 2, 3 e 29, comma 1 della Costituzione.
Era stato fatto riferimento, a sostegno della tesi di illegittimita’, alla legge 164 del 1982, (legge sulla rettificazione dell’attribuzione sessuale). Era stato rilevato come, mentre il transgender, che subisce un’operazione e dopo la sentenza di rettificazione di sesso sui registri anagrafici, può contrarre matrimonio, l’omosessuale non può ancora farlo. Per questo “non appare giustificata la discriminazione tra coloro che hanno un naturale orientamento psichico che li spinge ad una unione omosessuale, e non vogliono effettuare alcun intervento chirurgico di adattamento, né ottenere la rettificazione anagrafica per conseguire un’attribuzione di sesso contraria al sesso biologico, ai quali è precluso il matrimonio, e i transessuali, che sono ammessi al matrimonio pur appartenendo allo stesso sesso biologico ed essendo incapaci di procreare. (…).

Secondo i giudici costituzionali non sarebbe invece possibile celebrare matrimoni tra soggetti dello stesso sesso. La parità di diritti per i cittadini omosessuali potrà dirsi realizzata soltanto regolando la propria vita e i propri rapporti giuridici e patrimoniali optando fra le stesse alternative che sono a disposizione dei cittadini transessuali ed eterosessuali”.

La Corte ha citato altre due precedenti sentenze in materia, la n. 138/2010 e 276/2010, (dalle quali ha ritenuto di non doversi discostare) ed ha respinto l’ istanza ritenendo la questione manifestamente infondata e inammissibile. Infatti, sottolinea la Corte,  “l’art. 29 Cost. si riferisce alla nozione di matrimonio definita dal codice civile come unione tra persone di sesso diverso, e questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, sia perché (in ordine all’art. 3 Cost.) le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio”.







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