Cambiate alcune norme del Codice della strada nella parte in cui venivano stabiliti i requisiti necessari per il patentino per ciclomotori
Le nuove norme sono contenute in due decreti pubblicati recentemente in Gazzetta ufficiale (D.M del 1 marzo 2011 n.81 e DM. del 23 marzo 2011 n.106, pubblicati nella G.U. n. 73 del 30 marzo 2011).
Dal 1/4/2011, stabiliscono le nuove norme, per ottenere il patentino necessario per la guida di motorini e minivetture non e’ piu’ sufficiente il solo esame teorico ma si deve superare un esame con prova pratica di guida.
Secondo quanto previsto dei decreti, dopo la prova teorica verrà rilasciata un'autorizzazione provvisoria che permetterà di esercitarsi prima di sostenere l'esame pratico (entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione stessa).
Per quanto concerne i ciclomotori a due ruote ci si potrà esercitare in luoghi poco frequentati mentre se il mezzo è un ciclomotore a tre ruote o un quadriciclo leggero è necessario l'accompagnamento di un istruttore, di età non superiore a 65 anni e titolare di patente B da non meno di dieci anni, il quale dovra’ vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente in caso di necessità.
Queste disposizioni non si applicano a chi ha già superato la teoria, a chi ha compiuto 18 anni entro il 30 settembre del 2005.
Daniele Zamperini