Assente alla visita fiscale per disposizione del medico: non licenziabile
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Argomento: Normative di interesse sanitario


Il lavoratore che esce di casa durante il periodo di malattia per le normali incombenze della vita quotidiana non e’ licenziabile se lo fa dietro prescrizione medica (Cassazione Lavoro n. 6375 del 21 marzo 2011)
Daniele Zamperini



 La Corte d’ Appello di Torino si era espressa sul caso di un lavoratore che era stato pedinato dietro ordine della sua azienda e, scoperto ad assentarsi dal domicilio in orari non consentiti, era stato licenziato. La Corte aveva sentenziato che tale licenziamento fosse illegittimo, per cui il lavoratore era stato reintegrato.
L’ azienda presentava ricorso in Cassazione, e questa confermava la decisione dei giudici di merito

in quanto "sorretta da una motivazione adeguata e logica, oltre che immune da errori di diritto circa la mancanza di prova di una violazione disciplinare a fondamento del licenziamento intimato".

Nessun adebito, sottolinea la Corte,  poteva essere mosso al lavoratore in quanto esso si era adeguato alle indicazioni del suo medico curante, che gli aveva prescritto di "compiere del movimento e, in particolare, di camminare".

Dalle indagini effettuate non era emerso lo svolgimento da parte del dipendente di altre attività lavorative bensì "la ripresa di alcune attività della vita privata cioè di attività di una gravosità di cui non è evidente la comparabilità a quella di un'attività lavorativa a tempo pieno".

Poiche’ riprendere i ritmi della vita normale non e’ cosa tale da ritardare la guarigione,  la Corte ha quindi concluso che non è licenziabile il lavoratore che, durante un periodo di malattia, esce di casa, a piedi e in auto per le normali incombenze della vita quotidiana, seguendo le prescrizioni del medico curante.







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