Il requisito reddituale per gli invalidi civili assoluti va calcolato tenendo conto del reddito complessivo familiare (Cassazione Lavoro, n. 4677 del 25 febbraio 2011)
Daniele Zamperini
Una donna, invalida civile totale, aveva chiesto di ricevere la pensione in base al suo reddito, inferiore alla soglia di legge.
Tale richiesta era stata respinta dai giudici di primo grado e dalla Corte d’ Appello in quanto il reddito, cumulato con quello del coniuge, superava invece i limiti di legge.
Contro tale rifiuto la donna ricorreva in Cassazione, che pero’ rigettava il suo ricorso.
La Corte riteneva giuridicamente corretto l'orientamento dei giudici di merito respingendo la tesi della ricorrente, secondo cui, dopo l'introduzione dell'art. 14 septies della legge 33/1980, anche per la pensione di inabilità deve farsi esclusivo riferimento al reddito personale dell'assistito.
"Ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971, assume rilievo non solamente il reddito personale dell'invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando (...) l'importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma in parola".
Veniva condiviso un diverso principio in forza del quale, ai fini dell'accertamento del requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione di inabilità, deve tenersi conto anche della posizione reddituale del coniuge dell'invalido in conformità con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione integrativa dell'intervento assistenziale pubblico, non potendosi invece applicare il diverso principio della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell'interessato.