Il Comune risponde (anche penalmente) dei danni dovuti a buche nell' asfalt
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


Il dirigente dell’ Ufficio Tecnico risponde delle lesioni causate da omessa manutenzione del manto stradale (Cass. N 1377/2011)
I Comuni, ha stabilito la Cassazione, hanno l’ obbligo di rimuovere le buche stradali e le altre irregolarita’ che potrebbero causare incidenti e cadute. Qualora questo obbligo venga disatteso, saranno responsabili delle lesioni colpose in sede penale.
Daniele Zamprini



I fatti:
Il dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Acqui Terme ( in provincia di Alessandria) e’ stato condannato per le lesioni riportate da una signora inciampata in una bolla dell'asfalto, venendo considerato responsabile per aver omesso la manutenzione ordinaria del piano di calpestio del passaggio pedonale. Infatti sull’ asfalto si era formata una bolla, non visibile e non segnalata, su cui era inciampata una signora.
Il dirigente e’ stato condannato per lesioni colpose nonostante che la difesa del Comune sostenesse che, essendo la bolla visibile, il pedone l'avrebbe potuta evitare.
 
La Corte sottolineava che "il sindaco e il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune assumono la posizione di garanzia sulla base di una generale norma di diligenza che impone agli organi dell'amministrazione comunale, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare, nell'ambito delle rispettive competenze, per evitare ai cittadini situazioni di pericolo derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali".
Infatti il compito del dirigente comunale, onerato della manutenzione “ e' proprio quello di rimuovere quelle situazioni di irregolarita' da cui e' prevedibile possano sorgere problemi per la circolazione degli utenti".
Nel caso in questione, "essendosi verificato che lo stato della strada poteva determinare prevedibilmente eventi del genere" l’ omissione della riparazione comporta la responsabilita’ dell’ Ente comunale e dei suoi rappresentanti. La disattenzione del pedone, avverte la Cassazione, se il Comune non si attiva per rimuovere le insidie non e' che un "pretesto" di cui non tenere alcun conto.
 





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