Leciti prelievi ematici nello studio medico privato
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


Un medico libero professionista può svolgere prelievi nello studio medico privato.
 Con sentenza n. 1428/2011 il TAR della Toscana ha pienamente legittimato un medico libero professionista ad eseguire prelievi emativi nello studio privato.

Il Comune aveva intimato al medico libero professionista di cessare l'attività di prelievo ematico che egli pratica nel proprio studio che, in quanto privato, non è soggetto ad alcuna autorizzazione.

 
La tesi del Comune era che lo studio del medico, in virtù di tale attività, si configurasse come un "gabinetto di analisi" dove si effettuavano continuativamente prelievi pertanto sarebbe stato necessaria un'autorizzazione.
 
Il TAR ha evidenziato che il medico si limitava solo all'attività di prelievo, attività fattibile, come noto, anche a domicilio del paziente, e che i campioni venivano trasportati al laboratorio di analisi autorizzato per l'effettuazione degli esami e la relativa refertazione. Pertanto nello studio del medico si svolgeva la mera attività di prelievo ematico.
 
A giudizio del TAR, non è necessaria dunque alcuna autorizzazione per la mera attività di prelievo ematico nello studio privato del medico libero professionista.
 
Fonte
 Toscana Medica n. 10 2011
 
Commento di Luca Puccetti
Esemplare caso di contestazione temeraria di cui dovrebbero rispondere gli amministratori che hanno promosso l'azione.
 
Anche un cittadino privo di qualsiasi esperienza amministrativa avrebbe compreso che, dato che i prelievi ematici sono eseguibili a domicilio, lo sono certamente anche nello studio del medico libero professionista che operi in uno studio privato non soggetto ad alcuna autorizzazione.
 
Infatti il regolamento 52/R dell’8 ottobre 2008, di attuazione della legge regionale toscana 23 febbraio 1999, individua le prestazioni erogabili negli studi medici ed odontoiatrici e definisce i criteri per la distinzione tra prestazioni invasive e prestazioni a minore invasività. Sulla base di questa distinzione vengono individuati gli studi soggetti ad autorizzazione e quelli soggetti a dichiarazione di inizio attività.
 
Sono soggetti ad autorizzazione:
 
gli studi medici di chirurgia ambulatoriale ed endoscopia e gli studi odontoiatrici che erogano prestazioni invasive;
gli studi medici di chirurgia ambulatoriale ed endoscopia che effettuano procedure invasive di diagnostica strumentale non complementare all’attività clinica con refertazione per terzi.
 
Sono soggetti a dichiarazione di inizio attività (Dia):
 
gli studi medici di chirurgia ambulatoriale ed endoscopia e gli studi odontoiatrici che erogano esclusivamente le prestazioni a minore invasività elencate nell’allegato A del regolamento;
gli studi medici di chirurgia ambulatoriale ed endoscopia ove l’esercizio della diagnostica strumentale non invasiva è finalizzata alla refertazione per terzi.
  
L’attività degli studi medici ed odontoiatrici che effettuano solo visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all’attività clinica, non sono soggetti né ad autorizzazione né a Dia (fermo restando quanto disposto in merito dai regolamenti comunali).





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