Le iscrizioni e cancellazioni prima delle elezioni del Consiglio dell’ Ordine sono legittime, ma possono rendere nulle le elezioni in quanto compromettono la genuinita’ del voto. (Cass. III Civ. n. 19203/2011).
Ma quali possono essere i parametri da rispettare?
Daniele Zamperini
I fatti: dovo aver indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti, il Presidente, con atto unilaterale, provvedeva ad effettuare una serie di iscrizioni e cancellazioni dall’ Albo.
Alcuni commercialisti, dopo le elezioni, ne impugnavano i risultati, non sul piano della legittimita’ ma solo perche’, sostenevano, cio’ avrebbe alterato i risultati elettorali.
Il reclamo, in sede di merito, era stato ritenuto inammissibile.
La Cassazione, con la sentenza n. 19203, depositata il 21 settembre 2011, ha pero’ dato ragione ai contestatori, ritenendo che tale pronuncia di innammissibilita’ fosse erronea e stabilendo appunto l’ illegittimita’ delle elezioni del Consiglio Ordinistico qualora, nell'imminenza delle votazioni, si fosse provveduto a modificare attraverso iscrizioni o cancellazioni l’ elenco degli aventi diritto al voto.
Considerazioni personali: questa sentenza di Cassazione potrebbe dare origine ad una serie di contenziosi in occasione delle elezioni consigliari di diversi ordini, in quanto non appaiono ben precisati i parametri eventualmente da rispettare.
Sembra chiaro che, dal punto di vista temporale, siano illegittime le variazioni effettuate dopo che le elezioni siano state indette, ma quanto indietro potrebbe proiettarsi tale principio?
Occorre poi valutare il peso che poche variazioni possano effettivamente portare nel caso di ordini molto numerosi, in cui poche unita’ non comportino effettivo rischio di variazioni sostanziali.
Insomma, e’ possibile che tale indirizzo, qualora confermato, porti piu’ confusione di quanta vorrebbe eliminare.
Ai giuristi l’ onere di dipanare la matassa…