Le ASL non sono obbligate ad organizzare corsi ECM
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


Non sussiste a carico delle Asl l'obbligo di predisporre ed organizzare corsi di aggiornamento per i propri medici né un diritto dei medici ad ottenerli. (Cassazione Lavoro n. 21817/2011)
Daniele Zamperini

I fatti:
un dipendente ASL chiamava in giudizio l’ Azienda sostenendo di non aver conseguito alcuna progressione in carriera,  e che cio' era da imputarsi all'assenza di corsi di aggiornamento e/o di formazione che l'aveva penalizzato nei concorsi banditi per l'accesso alla qualifica superiore.
Deduceva che la ASL non aveva adempiuto allo specifico obbligo di provvedere al suo aggiornamento professionale (sancito da numerose disposizioni: L. 833 del 1978, Art. 2; dal DPR n. 761/1979; dal DPR n. 348 del 1983, dal DPR n. 270 del 1987 e dal D. Legis.n. 502 del 1992).
Chiedeva quindi che si dichiarasse l'inadempimento della ASL, con risarcimento per il danno subito.

 
La tesi veniva accolta in primo grado;
 
La Cassazione si pronunciava pero’ in senso opposto:
La condotta dell'Azienda puo' essere censurata solo se abbia, ingiustificatamente, impedito ai medici la partecipazione alle iniziative di formazione continua, ma non esiste alcuna disposizione che la Asl debba predisporre ed organizzare corsi di aggiornamento e formazione per i propri medici, ne' un diritto di questi ultimi di ottenere direttamente dall'Asl di appartenenza la promozione e l'organizzazione di tali attività.
 
Allorche' e’ stata ripartita la potestà legislativa tra Stato e Regione, sottolinea la Cassazione, non e’ stata attribuita alle ASL alcuna autonoma titolarita', essendo tale funzione di realizzazione del programma ECM delegata ad altri Enti  (Commissione regionale per la formazione continua, Regioni e Province), limitandosi le ASL a partecipare in via strumentale, previo accreditamento presso gli enti preposti.

La richiesta del dipendente veniva quindi respinta

 





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