I proprietari di cani feroci o di grossa taglia devono custodirli con particolare diligenza in quanto possono essere responsabili non solo civilmente ma anche penalmente dei danni eventualmente arrecati (a meno di casi fortuiti che pero’ devono essere rigorosamente dimostrati).
Se il cane sfuggito alla custodia provoca la morte di una persona il proprietario risponde addirittura di omicidio colposo, (Cass. pen. Sez IV n. 48429/2011).
Daniele Zamperini
Due cani di razza pitbull, tenuti nel giardino di casa del proprietario, erano riusciti ad uscire e, nella campagna avevano assalito due passanti uccidendoli.
Il proprietario degli animali aveva sostenuto di aver subito, la notte precedente, un tentativo di furto da parte di ignoti che avevano poi lasciato il cancello aperto permettendo la fuga degli animali.
I giudici di merito avevano respinto tale tesi difensiva sottolineando sia la mancanza di prove dell’ evento riferito, sia il dimostrato malfunzionamento del cancello che aveva gia’ permesso in due occasioni precedenti la fuga degli animali.
Il proprietario dei cani era quindi stato condannato per duplice omicidio colposo, in quanto dalla sua custodia negligente discendeva il fatto.
Il proprietario dei cani ricorreva in Cassazione sostenendo anche (oltre all’ asserito tentativo di furto, denunciato solo dopo il fatto mortale, ai Carabinieri locali) che la morte dei due passanti non fosse provocata dall’ aggressione delle bestie ma che queste avessero soltanto infierito sui corpi di persone gia’ decedute.
La Cassazione respingeva tutte le argomentazioni difensive precisando che, per essere esente da colpa, il proprietario dell’ animale ha l’ onere di fornire la prova del "caso fortuito", ossia dell'essersi verificato un fatto assolutamente improvviso, imprevedibile e non evitabile dal custode, il quale, pur facendo uso di ogni diligenza, risulti essere stato impedito di adeguare la propria azione alla situazione creatasi, rendendo fatale la verificazione dell'evento, in assenza di colpa, anche minima. Ne consegue la configurabilità della colpa allorquando l'animale sia custodito in un luogo privato o recintato, ma in tale luogo risulti possibile l'introduzione inconsapevole di persone estranee oppure quando l'animale sia ricoverato in un luogo inidoneo a prevenirne la fuga.
Le testimonianze sull’ evento, i reperti delle lesioni sul corpo delle vittime e tutte le altre circostanze di fatto rendevano indiscutibile il reale svolgimento dell’ accaduto rendendo manifestamente infondate le argomentazioni difensive.
Veniva quindi confermata la condanna, con l’ aggiunta del pagamento delle spese processuali e ad una ammenda.