Cani feroci 2: morde postino, responsabile il proprietario anche in area privata
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Argomento: Normative di interesse sanitario


Facendo seguito all' articolo precedente si ribadisce che i proprietari di cani feroci o di grossa taglia sono responsabili (civilmente e penalmente) dei danni eventualmente arrecati, tranne casi fortuiti che pero’ devono essere rigorosamente dimostrati.
E non conta se il fatto avviene in un’ area privata, e' sufficiente che sia aperta al pubblico transito (Cassazione III Civ. n. 26205/11)

Daniele Zamperini


Un postino era entrato, senza citofonare per preavvertire, nel vialetto di casa del proprietario dell’ animale, per consegnare la posta, e veniva morso dal cane da guardia.
Il proprietario del cane veniva riconosciuto responsabile e condannato in primo e secondo grado al risarcimento dei danni, ma l’ uomo ricorreva in Cassazione sostenendo una presunzione di responsabilita’ a carico del postino, in analogia con quanto previsto dall’ art. 2054 del Codice Civile per la circolazione dei veicoli.
Proponeva inotre istanza di costituzionalita’ in riferimento all’ art. 2052 del C.C. (danni cagionati da animali) per la parte in cui tale disposizione non esclude dalla propria sfera di applicabilità il danno cagionato da animali in un'area privata e non aperta al pubblico
La Cassazione rigettava le tesi difensive affermando "l'applicabilità del1'art. 2054 c.c. non si collega tanto al carattere privato o pubblico dell'area quanto alla sua apertura o no al pubblico transito… “
Per la questione di legittimità costituzionale la Corte la respingeva sottolineando che “la pericolosità dell'animale permane anche in aree non aperte al pubblico ed é conforme a costituzione l' applicazione della norma sia in riferimento ad aree aperte al pubblico che nel caso contrario".
 
Veniva quindi confermata la condanna del proprietario al risarcimento del danno.





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