Recente circolare INPS sull’ assistenza ai disabili gravi
Data: Argomento: Normative di interesse sanitario
A seguito della pubblicazione sulla G.U.D. Legisl. n. 119/2011, che apporta modifiche alla normativa relativa ai congedi ed ai permessi per l’assistenza alle persone in situazione di disabilità grave, l'INPS (Circolare INPS 06/03/2012, n. 32) detta le istruzioni operative in merito alle disposizioni introdotte dal citato decreto legislativo entrato in vigore l’11 agosto 2011.
Daniele Zamperini
A proposito dell’art. 3, che ( prolungamento del congedo parentale) L'INPS spiega che mentre la norma precedente (D.Legisl n. 151/2001) prevedeva il prolungamento, fino a tre anni del normale congedo parentale, con diritto, per tutto il periodo, alla indennità economica pari al 30% della retribuzione la nuova norma stabilisce, invece, la possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del disabile in situazione di gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita dello stesso (con diritto, per tutto il periodo, alla indennità economica pari al 30% della retribuzione). Tale prolungamento decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente.
Resta il diritto, per i genitori del disabile in situazione di gravità, di optare in alternativa di poter fruire dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Per quanto riguarda criteri e modalità per la concessione del congedo straordinario, viene ridefinita la platea dei destinatari del congedo straordinario, che potranno usufruirne in questo ordine; il coniuge convivente del disabile grave; il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; uno dei figli conviventi del disabile grave nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si applica anche al congedo straordinario il principio del “referente unico”: il congedo straordinario di cui all’ art. 42 citato ed i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile grave. Pertanto, qualora per l’assistenza ad un tale disabile risulti già esistente un titolare di permessi (ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/92) un eventuale periodo di congedo straordinario potrà essere autorizzato solo in favore dello stesso soggetto già fruitore dell’altro beneficio. . Viene precisato anche che “il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa”. La persona disabile in situazione di gravità ha diritto quindi a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei familiari individuati dalla legge. Il richiedente il congedo straordinario ha diritto a percepire un’ indennità corrispondente all’ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento. Va calcolata quindi nella misura dell’ultima retribuzione percepital’ ultimo mese di lavoro precedente il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Si restringe la platea dei destinatari dei permessi per l’assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità in quanto «Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.». Il testo integrale della circolare e’ reperibile sul sito inps.it
|
|