Prescrizione dietro compenso: comparaggio o corruzione?
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Argomento: Normative di interesse sanitario


Il medico del SSN che riceve denaro in cambio della prescrizione di un farmaco non e’ colpevole di comparaggio, ma del piu’ grave reato di corruzione in atti d’ ufficio. Cassazione penale n.1207/2012
Daniele Zamperini

Alcuni anni fa venne accertato che alcuni medici convenzionati percepivano somme di denaro (2-3 mila lire per ogni “pezzo” prescritto) da alcune case farmaceutiche. Furono inquisiti quattro medici.

Il Tribunale condanno’ questi medici per il delitto di corruzione continuata in atti d’ ufficio per avere, nella loro qualità di medici convenzionati con il Ssn, prescritto ai pazienti farmaci segnalati da promotori di ditte farmaceutiche dietro compenso di denaro.

La Corte d’ Appello confermava la sentenza pur dichiarando la prescrizione del reato e confermando invece la condanna al risarcimento dei danni alle parti civili.

 
I medici ricorrevano in Cassazione sostenendo che la condotta ascritta fosse al piu’ da ricondurre al reato contravvenzionale di “Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura”.ovvero di comparaggio.

La Cassazione respingeva l’ interpretazione difensiva perche’ "la condotta presa in esame dalla disposizione deve ritenersi "prodromica" rispetto a quella denominata di comparaggio (...), dato che in questa è contenuto l'ulteriore elemento dello scopo dell'agente di «agevolare la diffusione di specialità medicinali»; sicché (...) il rapporto tra le due fattispecie si configura secondo lo schema del c.d. reato necessariamente progressivo, che rende applicabile solo la fattispecie più ampia".

"In rapporto alla fattispecie di corruzione impropria ravvisata dalla Corte di appello - continua la Cassazione - va considerato, in primo luogo, che quella di comparaggio, prevede che "se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati'': sicchè se la stessa condotta è inquadrabile in quella di altra fattispecie incriminatrice (nel caso, in quella della corruzione), in deroga ai principi che regolano il concorso di norme, e in particolare il principio di specialità, sono applicabili entrambe le fattispecie penali”.

 
In ogni caso, sottolinea la Corte, andrebbe comunque da configurarsi il reato di corruzione “data la qualità soggettiva di pubblico ufficiale rivestita dai medici, in quanto inseriti nel Ssn” mentre il reato di comparaggio e’ piu’ generico avendo “come destinatari indifferenziatamente quanti esercitino una professione sanitaria”.

 
La Cassazione dichiarava anche gravemente carente la sentenza della Corte d’ Appello in punto sia di conferma della responsabilità civile sia della individuazione del danno conseguente alle condotte contestate per cui la sentenza veniva rinviata ai giudici civili per approfondire l’ aspetto civilistico del danno causato.







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