Ripartizione di spese in caso di separazione o divorzio
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


In casi di separazione coniugale ( a qualsiasi titolo) il coniuge non affidatario deve contribuire al pagamento di eventuali nuove spese mediche o scolastiche sopraggiunte successivamente senza bisogno di doversi rivolgere nuovamente al Giudice (Cass. III Civ. 11316/2011)
Daniele Zamperini

Il provvedimento con cui in sede di separazione vengono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese mediche e scolastiche relative ai figli costituisce titolo esecutivo, per cui non richiede, nel caso di inottemperanza un ulteriore intervento del giudice che sancisca l' esecuzione forzata.
Questo naturalmente  - specifica la Corte - qualora il genitore creditore possa opportunamente documentare l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, rimanendo impregiudicato tuttavia "il diritto dell'altro genitore di contestare - ex post ed in sede di opposizione all'esecuzione, dopo l'intimazione del precetto o l'inizio dell'espropriazione - la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di individuazione dei bisogni del minore".
In mancanza di tale dimostrazione i giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso di un genitore non affidatario che si era opposto al pagamento delle maggiori spese sopravvenute.





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