Professionisti e sanzioni disciplinari, per la Cassazione vale il sistema di garanzie offerto dalla L. 241/1990. Anche in ambito di procedimenti disciplinari si osservano tutte le garanzie e tutele applicabili al procedimento amministrativo. (Cassazione, sentenza n. 1776 dell’8/2/2012)
La Cassazione, in una recente sentenza, ha stabilito che la sanzione disciplinare notificata al professionista ma priva dell’indicazione del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente per l’impugnativa, non e’ legittima in quanto in contrasto con la L. 241/1990, art. 3, cioe’ con la legge generale sul procedimento amministrativo.
Per questi motivi e’ stata dalla Corte ritenuta legittima l’impugnazione tardiva della sanzione priva dei predetti requisiti.
Infatti, in base all’ art. 3 L. 241/1990, che stabilisce che in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere, viene ritenuto scusabile l’ eventuale errore del destinatario della sanzione qualora abbia sbagliato nell’ individuare l’ Autorità a cui rivolgersi per l'impugnazione dello stesso provvedimento.
In questo caso verrebbe leso l'affidamento che il destinatario ripone nel corretto operare dell'amministrazione e la stessa possibilità di tutela giurisdizionale, garantita dall'articolo 24 della Costituzione.
Daniele Zamperini