L’ ubriaco nella macchina in sosta risponde di guida in stato di ebbrezza
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


La Cassazione (Cass. pen. Sez IV n. 5404/2012) ha condannato per guida in stato di ebbrezza un automobilista sorpreso ubriaco addormentato nell’ auto in sosta. Anche in questo caso l’ auto va considerata “in circolazione”.

I fatti:  Il tribunale di merito assolveva M.B.J. dal reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso rilevato di 2,20 e 2,09 g/l) per insussistenza del fatto. Il giudice sostenne che la sussistenza del reato di cui all'art. 186 del codice della strada presuppone un comportamento dinamico dell'agente, cioè il porsi dello stesso alla guida dell'auto e l'attivazione dei congegni idonei ad imprimere movimento al veicolo; circostanza non riscontrabile nel caso di specie, essendo stato l'imputato sorpreso a bordo di un'auto, non in movimento, bensì in sosta.

Il P.M. ricorreva in Cassazione sostenendo in particolare che la sosta dell'auto, conseguente al movimento della stessa, rappresenta una fase della circolazione per cui ricorrerebbe, nel caso in esame, la fattispecie di violazione contestata.
 
La Cassazione accoglieva il ricorso sottolineando come la corte di merito avesse sostenuto solo in via pregiudiziale che la presenza del M. all'interno dell'auto, nei termini sopra descritti, non integrasse la fattispecie contravvenzionale contestata in ragione del fatto che non fosse emerso, data la posizione di sosta della vettura, che l'imputato avesse impresso alla stessa movimenti di sorta. Non ha, invero, considerato il giudice del merito “che il reato in esame risulta integrato allorchè sia stata acquisita la prova della deliberata movimentazione del veicolo in area pubblica, tale da creare pericolo alla circolazione o anche solo ad intralciare il traffico, e che ciò può assumersi, non solo allorchè la persona sia sorpresa nell'atto di condurre un veicolo, ma anche nei casi, come di specie, in cui essa si trovi, a bordo di un veicolo in sosta e nelle condizioni di ripartire, in alterate condizioni psicofisiche.”
Andava quindi effettuata “una più attenta e completa valutazione delle risultanze processuali al fine di accertare se la persona sorpresa a bordo del veicolo se ne fosse in precedenza posta alla guida nelle descritte condizioni.”.
 
Infatti rientra nella nozione di guida “la condotta di chi si trovi all'interno del veicolo (nella specie, in stato di alterazione, nell'atto di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico" (Cass. n. 10476/10), ed ancora, che: "In materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la "fermata" costituisca una fase della circolazione, talchè è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall'imputato risultato positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto" (Cass. n. 37631/07).
 
“Andavano, quindi, considerati la posizione e lo stato dell'autovettura, il luogo ove la stessa si trovava, le ragioni di quell'anomala ed in apparenza ingiustificata presenza sul posto;
andavano accertati i tempi e le modalità che colà avevano condotto l'imputato, il luogo di residenza dello stesso, nonchè quelli di partenza e di destinazione, al fine di capire le ragioni che gli avevano impedito di completare il tragitto programmato, e quanti altri elementi idonei ad accertare se l'imputato si era deliberatamente posto alla guida dell'auto in condizioni di ebbrezza.”
 
La corte, quindi, annullava la sentenza di assoluzione con rinvio al Tribunale.





Questo Articolo proviene da Scienza e Professione - (Daniele Zamperini Medico)
http://www.scienzaeprofessione.it

L'URL per questa storia è:
http://www.scienzaeprofessione.it/modules.php?name=News&file=article&sid=678