Un medico, se richiesto di un intervento che non e’ in grado di effettuare, deve comunque attivarsi e fare tutto cio’ che e’ in suo potere per salvaguardare la salute del paziente ( Cass. IV penale 13547/2012)
Daniele Zamperini
I fatti:
un diciannovenne si era recato in Pronto Soccorso per un importante ascesso dentario.
Il sanitario di P.S. dimetteva il ragazzo senza incidere l’ ascesso. Visitato da un dentista, questi non incideva l’ ascesso ma consigliava ricovero ospedaliero. Un secondo dentista teneva un analogo comportamento. Riportato al P.S. veniva nuovamente dimesso. Il giorno successivo, finalmente ricoverato, decedeva per una mediastinite secondaria.
Le corti di merito condannavano i due medici di P.S. per non aver provveduto colposamente a tentare di risolvere (seppure in tempi e circostanze diverse) la grave situazione di infezione locale e non aver provveduto ne’ ad un intervento, ne’ al ricovero.
Anche i due dentisti venivano condannati in quanto, pur essendo in possesso di una adeguata qualificazione professionale che avrebbe consentito loro di diagnosticare o correggere correttamente la situazione, non avevano neppure segnalato agli altri sanitari la effettiva gravita’ dello stato morboso, limitandosi a consigliare genericamente il ricovero "senza assicurarsi che i medici di destinazione fossero informati in modo preciso della gravita' della situazione e a supporto fosse trasmessa un'adeguata documentazione medica".
In particolare, con espresso riferimento al secondo odontoiatra (operante presso una struttura pubblica) la Suprema Corte ha ricordato che una volta che il paziente si presenta presso una struttura sanitaria chiedendo la erogazione di una prestazione professionale, il medico, in forza del “contatto sociale”, assume una posizione di garanzia della tutela della sua salute ed anche se non può erogare la prestazione richiesta deve fare tutto quello che è nelle sua capacità per la salvaguardia dell'integrità del paziente, contestando appunto che "pur avendo una qualificazione professionale che gli avrebbe consentito di effettuare una precisa diagnosi della patologia" del paziente "cosi' da redigere una certificazione medica idonea ad agevolare l'opera dei successivi sanitari interventi, anche segnalando l'urgenza, si limito' ad invitare il paziente e i genitori a recarsi all'ospedale".
Veniva quindi confermata la condanna dei sanitari, con pagamento delle spese processuali.