Lo stalker assillante deve essere custodito in carcere
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Argomento: Opinioni extraprofessionali


Sono recenti le notizie su delitti commessi da persone abbandonate dal partner che, non riuscendo a superare il colpo dell’ abbandono, si vendicano in maniera sanguinosa.
Ma spesso si tratta di “delitti annunciati”, preceduti da chiare manifestazioni di stalking e da esplicite minacce.
La Cassazione (Sentenza n. 44133/2011) ha stabilito che gli autori di queste condotte devono essere sottoposte a custodia preventiva anche prima del processo.
Daniele Zamperini



I fatti:
Una donna, abbandonata dal suo fidanzato, iniziava una opera di stalking verso il suo ex fdanzato, la sua famiglia, la sua nuova compagna.
In particolare iniziava una persecuzione a distanza, con telefonate ed sms a tutte le ore, email minacciose, annunci su internet con foto e generalita’ delle vittime.

La persecutrice veniva denunciata ed arrestata.
Contro la detenzione in carcere la donna aveva presentato ricorso chiedendo, in attesa del processo, la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella dei domiciliari presso l'abitazione dei genitori, con proibizione all’ uso di telefono e mezzi telematici.

La Cassazione respingeva la richiesta sottolineando l'inidoneita' dalla contenzione domiciliare proposta in alternativa sulla base delle “ caratteristiche di compulsivita' della condotta, e per altro, su elementi specificamente attinenti alla capacita' inibitoria del domicilio indicato, quali il sequestro presso quella stessa abitazione di materiale informatico riferibile alla condotta contestata" nonche’ sulla “ refrattarieta' dell'indagata ad interventi dissuasivi, come l'essere state gia' presentate nei confronti della stessa analoghe denunce da precedente fidanzato".

Insomma, troppo assillante, recidiva e testarda.

Benche’, dato quanto espresso in premessa, non si possa non essere d’accordo in via di principio con la decisione della Corte, non e’ possibile non sottolineare che la lunghezza dei procedimenti giudiziari in Italia rischia di fatto di trasformare la misura preventiva in misura punitiva anticipata, e magari addirittura piu’ lunga di quella che potrebbe essere la pena definitiva. 







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