Iniezioni intramuscolari non sono atti riservati agli infermieri
Data:
Argomento: Normative di interesse sanitario


Praticare iniezioni intramuscolari, insulinoterapia e medicazioni, se effettuato sporadicamente e seguendo indicazioni mediche, non sono atti riservati agli infermieri. I prelievi venosi invece lo sarebbero  (Cassazione n. 14603/2010).
Daniele Zamperini


I fatti:
Una operatrice di una casa di riposo era stata condannata per esercizio abusivo della professione di infermiere in quanto aveva praticato ai degenti iniezioni intramuscolari, terapia insulinica e avrebbe anche tentato di effettuare di prelievi venosi.
Tali incombenze rientravano, secondo i giudici, nelle mansioni degli infermieri generici e quindi integravano il reato previsto dal DPR 225/1974.

La donna ricorreva in Cassazione sostenendo la liceita' delle sue azioni.
La Cassazione accoglieva il ricorso affermando che le iniezioni intramuscolari e la somministrazione di insulina sono atti "non riservati  e, "ove eseguiti non a titolo professionale ma per sopperire saltuariamente alla carenza del personale infermieristico, rispettando le cadenze e le modalita' stabilite dal medico, non integrano, secondo le prevalente giurisprudenza di legittimita'... il reato di cui all' art. 348 CP“.

Per quanto riguardava il preliveo ematico, invece, la Corte accoglieva il ricorso motivandolo con la mancanza di prove del fatto, in quanto solo riferito in modo indiretto e non circostanziato.

Puo' essere utile sottolineare alcuni aspetti della sentenza:
 I Giudici si rifanno ad una „giurisprudenza prevalente“, sottolineando quindi che l' interpretazione assolutoria potrebbe non essere pacifica in altre circostanze e in altri momenti.
Viene inoltre motivata l' assoluzione con il fatto che tali prestazioni erano saltuarie, non effettuate a titolo professionale (quindi gratuiti), motivate dalla mancanza di personale infermieristico ed effettuate rispettando le specifiche indicazioni del medico.

Non si tratta quindi di un consenso generalizzato alle iniezioni "abusive“, bensi' del consenso a supplire, in caso di necessita', alle carenze di personale specializzato.
D' altronde va considerato che le terapie insuliniche, ad esempio, vanno di solito praticate in autoterapia dai pazienti stessi; non apparirebbe logico pretendere che, in momenti di impossibilita', non si possa ricorrere all' aiuto dei familiari.

In definitiva quindi sarebbe lecito effettuare queste prestazioni pur senza avere il titolo di infermiere purche' cio' non venga effettuato a titolo professionale (cioe' dietro corrispettivo) ma solo com occasionale prestazione di necessita'.






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