Se il figlio riferisce di aver subito un torto i genitori devono verificare prima di prendere iniziative, altrimenti possono commettere un illecito. Denunciare al Provveditore un insegnante per maltrattamenti non veri puo’ costituire diffamazione. (Cass. N. 5935/2012).
Daniele Zamperini
I fatti:
una coppia di genitori di un alunno di scuola elementare inviavano due lettere (al Dirigente scolastico ed al Provveditore) denunciando il fatto che la maestra di loro figlio aveva ripetutamente percosso ed umiliato il bambino (cosa poi rivelatasi non vera).
La lettera era poi stata riportata anche sulle pagine di un quotidiano locale.
L’ insegnante aveva sporto denuncia per diffamazione all’ Autorita’ Giudiziaria chiedendo un risarcimento per il danno subito.
I giudici di merito avevano dato ragione all’ insegnante, evidenziando nei confronti dei genitori una volonta’ di ritorsione nei confronti dell'insegnante che aveva impartito una nota al bambino per non aver effettato i compiti a casa di fine settimana, ed il caso era finito in Cassazione.
La Casazione convalidava la condanna inflitta dai giudici di merito ai genitori e, pur essendo il reato caduto in prescrizione, confermava il diritto dell’ insegnante al risarcimento del danno.
I genitori, afferma la Corte, dovevano effettuare una "verifica informale e preventiva della veridicita' dei fatti riferiti dal minore", e non fidarsi ciecamente del suo racconto. Anche se “l'adempimento degli obblighi genitoriali di protezione del figlio poteva giustificare l'adozione di iniziative atte a sollecitare un chiarimento circa l'accaduto, al contempo non puo' omettersi di rimarcare che la formalizzazione di una denuncia scritta indirizzata non soltanto al dirigente scolastico ma anche al provveditore agli studi, avrebbe dovuto essere quanto meno preceduta da una verifica informale della veridicita' dei fatti riferiti dal minore".